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Nel 2002, l'associazione A.L.P.I. ha organizzato ben due seminari
sul tema delle revisioni. Il secondo, a fine anno, ha rappresentato
l'occasione per chiarire alcuni dubbi relativi alla circolare 147/96-bis
e la norma ISO 9001.2000.
In particolare, non essendoci alcuna vera novità a livello
normativo, è stata espressa con forza la necessità che
si passi alla reale e completa applicazione della normativa nel più
breve tempo possibile. A distanza di un anno dalla promulgazione della
circolare in questione, infatti non sono ancora previsti tempi certi
per la sua attuazione.
La presenza al convegno dei rappresentanti delle varie istituzioni
regionali e provinciali coinvolte è un'ulteriore conferma del
fatto che sono le istituzioni stesse a sentire questa urgenza.
In effetti, le motivazioni di tale impossibilità di applicazione
della normativa non sono imputabili all'A.L.P.I., la quale si è
fatta valida parte operante in tal senso, né alle amministrazioni
provinciali, alle quali il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
aveva attribuito le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni
per l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli da parte
delle imprese private (Dl 112/98).
Le ispezioni
In particolare, in base all'articolo 105/3/d di tale decreto, si stabiliva
che tali funzioni sono quelle relative al rilascio e al controllo
amministrativo, mentre l'articolo 104/1/nn riservava allo Stato il
controllo tecnico sulle imprese stesse.
In seguito, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha specificato
che detto controllo tecnico concerne non solo l'accertamento di quanto
previsto dall'articolo 80, comma 10, del vigente Codice della Strada,
ma anche tutte le verifiche tecniche (idoneità dei locali,
delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni
di revisione) propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni provinciali
(vedi circolare 1531/M366 del 18.04.02), come già chiarito
nell'accordo Stato - Regioni - Enti locali del 14.02.2002.
Il fatto stesso che il ministero competente abbia ritenuto necessaria
tale precisazione ufficiale e formale denota una incerta interpretazione
applicativa della circolare 147/96-bis, chiarendo comunque la ripartizione
delle competenze, ma generando di conseguenza altri tempi di attesa.
La tematica della suddivisione dei compiti è stata analizzata
in dettaglio. La circolare ne parla in diversi punti: n.1 - Verifiche
del sistema di qualità aziendale a norma ISO 9001:2000; n.2
- Verifiche della attrezzature; n.3 - Modalità e responsabilità
delle verifiche; appendice A - Gestione delle verifiche ispettive.
In quest'ultima parte si specifica che "Le verifiche ispettive
sono svolte da ispettori incaricati dai competenti uffici, e dagli
enti di certificazione riconosciuti con compiti ispettivi" e
sono riportate le condizioni operative di questi ultimi.
Inoltre, vi si dice che "il possesso di una certificazione di
sistema di qualità ISO 9001:2000 rappresenta, in generale,
un elemento di qualificazione per l'azienda se l'oggetto del certificato
copre le attività di revisione svolte in regime di autorizzazione
ex articolo 80 del C.d.S.: tuttavia ciò non esclude a priori
la necessità delle verifiche ispettive da parte delle amministrazioni
competenti e degli enti di certificazione riconosciuti".
Gli enti "riconosciuti"
La collaborazione con enti "riconosciuti" è dunque
un sistema per accertare l'adeguatezza aziendale alla qualità
e alla soddisfazione del cliente. Si attende ora che il ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti emani un decreto per fissare
i termini e i requisiti in base ai quali gli enti di certificazione
che vi si riconoscono possano presentarsi all'amministrazione competente.
Questi enti dovranno fornire i nominativi degli ispettori del proprio
organico, corredati dalla documentazione individuale richiesta, oltre
a delle referenze attestanti la relativa professionalità. Questo
elenco verrà aggiornato annualmente.
Quanto prima tale decreto verrà emesso, tanto prima si potrà
dare avvio all'applicazione della 147/96-bis, dato che questa prevede
(al punto 3) l'intervento di un ente di certificazione riconosciuto
con funzioni ispettive qualora l'ufficio competente non sia in grado
di intervenire direttamente.
La formazione di tecnici e ispettori
Si auspica anche che tale decreto chiarisca un altro passo della 147/96-bis
(punto 3, 5° capoverso), dove si parla di particolareggiate istruzioni
che saranno fornite in dettaglio.
E' lecito ipotizzare che si attenda l'operatività del sistema
MCTC-NET (slittato a marzo o giugno 2003) per stabilire le condizioni
dei controlli da parte degli ispettori degli enti di certificazione
riconosciuti.
C'è infine da tener presente il programma (attualmente in sospeso)
di formazione ispettori D.T.T.-C.P.A. delle direzioni provinciali
della Motorizzazione, per il quale sono previsti tempi di realizzazione
piuttosto lunghi, nonché l'atteso e sempre dato per imminente
decreto per la formazione dei responsabili tecnici dei Centri di Revisione
(chi, dove, come, quando, quanto) la cui mancanza condiziona inevitabilmente
il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni.
Il controllo sui veicoli
Altra nota dolente è il problema "Controlli sui veicoli
revisionati", ovvero la presenza di un contrassegno ufficiale
numerato assegnato ai veicoli in regola con la revisione periodica,
rilevabile a vista da parte degli organi di Polizia stradale o municipale
o altri.
E fino a che non ci sarà controllo, ogni sforzo e ogni buona
intenzione normativa e pratica ne risulteranno fortemente ridimensionati,
per non dire annullati.
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