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Ogni volta
che viene emanata una legge o stilato un regolamento, al di là
degli scopi generali che tali provvedimenti si prefiggono, la loro
bontà andrebbe valutata in base alla chiarezza e all’univocità.
Intendiamo dire che se una legge non è del tutto chiara e lascia
volontariamente o involontariamente spazio al dubbio e all’interpretazione,
tale legge non è una buona legge o quanto meno non espleta
appieno il suo compito. Il regolamento CE 1400/2002, più noto
come legge Monti, troviamo che sia fondamentalmente una buona legge,
perché scende sufficientemente nel merito di tutti gli aspetti
legati alla distribuzione dei veicoli e all’assistenza post-vendita
e lo fa con chiarezza. La difficoltà semmai è quella
di saper leggere e interpretare correttamente quanto viene scritto
ed effettivamente, per chi non è abituato a consultare documenti
di argomento legale, la cosa non è semplice. Per questo motivo,
abbiamo chiesto di approfondire per noi alcuni aspetti trattati dalla
legge Monti all’avvocato Marco Grilli, sicuramente uno dei massimi
esperti sulla materia in Italia. L’avvocato Grilli, infatti,
si è occupato del nuovo regolamento per conto dell’UNRAE
nell’anno 2000 e poi l’anno seguente del recepimento della
Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo. Nel 2002 ha poi contribuito alla redazione del
parere del Comitato economico e sociale europeo sul progetto del nuovo
regolamento. Ma l’accostamento al mondo dell’auto da parte
dell’avvocato Grilli risale a molto tempo prima, infatti già
nel 1985 aveva iniziato ad essere avvocato della Rover Italia S.p.A.
per poi entrarne nel consiglio di amministrazione dal 1993 al 2002.
Notiziario Motoristico: Cosa si intende per pezzi di ricambio di
qualità corrispondente? Il loro uso da parte di un riparatore
autorizzato o indipendente quale tipo di responsabilità implica
in caso di vizio o difetto di detti pezzi di ricambio? Cambia qualcosa
se a rivelarsi difettoso è un pezzo di ricambio originale?
Marco Grilli: A norma dell’art. 1, paragrafo 1, lett. u) del
Regolamento (CE) n. 1400/2002, i pezzi di ricambio di qualità
corrispondente devono essere distinti dai pezzi di ricambio originali,
in quanto sono pezzi di ricambio della medesima qualità dei
componenti utilizzati per l’assemblaggio dell’autoveicolo
in questione, ma, a differenza dei pezzi di ricambio originali, non
sono prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione
forniti dal costruttore. Ciò significa che detti pezzi sono
della medesima qualità o addirittura di qualità superiore,
ma possono ad esempio essere realizzati con materiali o vernici differenti.
Il loro uso non può essere impedito o limitato dai produttori
o dagli importatori di autoveicoli se non nelle riparazioni effettuate
in garanzia, nel servizio di assistenza gratuito e nelle campagne
di richiamo. L’utilizzo e la vendita di pezzi di ricambio di
qualità corrispondente è soggetto alle disposizioni
dell’articolo 1490 c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta)
nei contratti tra operatori professionali (persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private, che concludono contratti di compravendita di
beni mobili di consumo, come le parti di ricambio, nel quadro della
loro attività imprenditoriale o professionale) e alle disposizioni
dell’articolo 1519-ter c.c. (conformità al contratto)
nei contratti tra un consumatore (qualsiasi persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta) e un operatore professionale. Le medesime norme
si applicano anche alla vendita di pezzi di ricambio originali. Nell’utilizzo
dei pezzi di ricambio di qualità corrispondente è comunque
necessario che il riparatore autorizzato o indipendente si accerti
del rilascio da parte del produttore di detti pezzi di ricambio della
certificazione della conformità alla qualità del componente
corrispondente dell’autoveicolo oggetto dell’intervento
di riparazione o manutenzione. Tale certificazione può essere
stampata sull’imballaggio o su un documento che accompagna il
pezzo di ricambio, oppure può essere pubblicata su Internet
o essere rilasciata da un ente indipendente, quale un organismo di
certificazione. Tuttavia, se il costruttore o terzi, ad esempio un’associazione
dei consumatori o un club automobilistico, sono in grado di dimostrare
che un certo pezzo di ricambio o un certo numero di pezzi di ricambio
appartenenti allo stesso lotto di produzione sono di qualità
inferiore, tali pezzi non possono essere venduti come pezzi di ricambio
di qualità corrispondente. Ne consegue che, ove il riparatore
autorizzato o indipendente abbia utilizzato o venduto un certo numero
di detti pezzi di ricambio come pezzi di ricambio di qualità
corrispondente, sarà responsabile ai sensi dell’art.
1497 c.c. (per mancanza di qualità) nei contratti tra operatori
professionali, ovvero ai sensi dell’art. 1519-ter c.c. (per
difetto di conformità) nei contratti con un consumatore.
I produttori dei pezzi di ricambio di qualità corrispondente
dovranno certificare in qualunque momento che la qualità di
detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono
stati usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione.
Come si dimostra la qualità dei pezzi di ricambio di qualità
corrispondente?
L’Opuscolo Esplicativo del Regolamento (CE) n. 1400/2002 specifica
che la qualità corrispondente dei pezzi di ricambio si dimostra
attraverso la certificazione rilasciata dal produttore degli stessi.
Il produttore potrà, pertanto, ai fini della predetta dichiarazione,
certificare che detti pezzi di ricambio provengono dalla stessa fabbricazione
di quelli originali, ma sono realizzati con materiali, specifiche
tecniche e/o standard di produzione differenti, ovvero che provengono
da una diversa fabbricazione, ma utilizzano gli stessi materiali utilizzati
per i componenti che sono stati usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo
in questione. In caso di controversie, la corrispondenza della qualità
dovrà essere risolta secondo i principi generali del diritto
nazionale applicabile.
Sarà possibile commercializzare pezzi di ricambio che non
siano originali o di qualità corrispondente? In caso affermativo,
il riparatore autorizzato o indipendente e/o il ricambista che utilizzi
o commercializzi detti pezzi di ricambio che tipo di responsabilità
assumeranno?
Nessuna norma del Regolamento (CE) n. 1400/2002 impedisce l’utilizzo
di pezzi di ricambio che non siano originali o di qualità corrispondente.
Il loro utilizzo implica l’applicazione delle stesse disposizioni
richiamate nella vostra prima domanda. Tuttavia, anche in considerazione
dei profili di sicurezza connessi con l’utilizzo e la vendita
di tali pezzi di ricambio, non è da escludere che i costruttori
inseriscano nei contratti con i propri riparatori autorizzati clausole
che prevedano l’obbligo per il riparatore stesso di non utilizzare
e non vendere pezzi di ricambio che non siano originali o di qualità
corrispondente o comunque che non utilizzino per la riparazione o
manutenzione dei prodotti (autoveicoli) contrattuali pezzi di ricambio
di qualità inferiore a quella dei componenti che sono stati
usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo oggetto di riparazione
o manutenzione.
E’ lecito per un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti
per l’assemblaggio degli stessi limitare la facoltà del
fornitore di detti componenti di apporre il proprio marchio o logo
sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio? Ove ciò non
sia lecito, i componenti e i pezzi di ricambio che presentino il solo
marchio o logo del fornitore come potranno essere considerati: originali,
di qualità corrispondente o cos’altro ancora?
L’art. 4, paragrafo 1, lett. l) del Regolamento (CE) n. 1400/2002
prevede che gli accordi o le pratiche concordate dirette a restringere
o limitare la facoltà del fornitore dei componenti, utilizzati
per l’assemblaggio iniziale di autoveicoli, di apporre in maniera
efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti
forniti o sui pezzi di ricambio, rende tali accordi e pratiche nulle
e il beneficio dell’esenzione dall’art. 81(1) del Trattato
di Roma non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente,
isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo
delle parti, contengono dette restrizioni o limitazioni. Conformemente
a tale disposizione (che riproduce fedelmente quanto previsto all’art.
6, paragrafo 1, punto 11 del precedente Regolamento (CE) n. 1475/1995
relativo alla distribuzione di autoveicoli e al servizio di assistenza
alla clientela), i fornitori di detti componenti e pezzi di ricambio
sono liberi di apporre il loro marchio e segno distintivo sui componenti
e pezzi di ricambio acquistati dal produttore degli autoveicoli o
forniti alla rete di distribuzione. Trattandosi di componenti utilizzati
per l’assemblaggio degli autoveicoli e di pezzi di ricambio
per i quali il fornitore può certificare che la qualità
degli stessi corrisponde a quella dei predetti componenti e che detti
pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche
e gli standard di produzione del produttore degli autoveicoli, i componenti
e pezzi di ricambio anche se presentino il solo marchio del fornitore
devono essere considerati pezzi di ricambio originali, a norma dell’art.
1, paragrafo 1, lett. t) del Regolamento (CE) n. 1400/2002.
Tutti i pezzi di ricambio nuovi venduti fra costruttori, fornitori,
riparatori e ricambisti sono coperti da garanzia anche se non specificato?
Quale garanzia è dovuta allorché detti pezzi di ricambio
vengono venduti ad un privato? I pezzi di ricambio rigenerati o usati
godono della stessa garanzia?
I contratti di vendita di pezzi di ricambio tra operatori professionali
(quali i costruttori e/o i fornitori di pezzi di ricambio ei riparatori
e ricambisti) sono soggetti alla disciplina dell’art. 1490 c.c.
la quale stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire
che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore”. La predetta norma prevede peraltro che detta garanzia
possa essere esclusa o limitata per patto espresso tra le parti, ma
che tale esclusione o limitazione della garanzia non ha effetto se
il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi del bene.
L’azione per far valere il diritto alla garanzia, salvo che
questa non sia stata esclusa per patto tra le parti, si prescrive
in un anno dalla consegna del bene. I contratti di vendita di pezzi
di ricambio tra un consumatore e un operatore professionale sono invece
disciplinati dagli art. 1519-bis e segg. c.c. i quali prevedono che
il venditore “ha l’obbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto di vendita” e che “il venditore
è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene”. A differenza di quanto previsto dal suindicato art. 1490
c.c., ogni patto diretto a escludere o limitare, anche in modo indiretto,
la predetta garanzia è nullo. Il venditore è pertanto
sempre responsabile per i difetti di conformità che si manifestino
entro il termine di due anni dalla consegna del bene. L’azione
per far valere detti difetti di conformità si prescrive nel
termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Le norme sopra indicate
si applicano anche ai beni usati, nel senso che nella vendita tra
operatori professionali la garanzia può essere esclusa o limitata
(salvo che il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i
vizi del beni), mentre nella vendita tra un consumatore eun operatore
professionale l’esclusione della garanzia non è ammessa,
salvo che, a norma dell’art. 1519-opties c.c., le parti possono
limitare la responsabilità del venditore a un periodo di tempo
non inferiore ad un anno (in luogo dei due anni previsti dall’art.
1519-sexies c.c.).
Cosa deve fare un acquirente di un autoveicolo allorché si
manifesti un vizio o un difetto su detto autoveicolo? A carico di
chi è l’onere della prova? Cosa deve fare detto acquirente
qualora il venditore o il riparatore autorizzato non sia in grado
di riparare l’autoveicolo?
Qualora ad acquistare l’autoveicolo sia un professionista, si
applica la disciplina degli art. 1490 e segg. c.c., in forza della
quale, qualora si manifesti un vizio entro il termine di un anno dalla
consegna dell’autoveicolo, il compratore deve denunciare i vizi
al venditore entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza dal
diritto alla garanzia. I vizi che si manifestino oltre il termine
di un anno dalla consegna dell’autoveicolo non sono più
azionabili, atteso che la garanzia legale cessa dopo un anno dalla
consegna dell’autoveicolo. Qualora ad acquistare l’autoveicolo
sia invece un consumatore, si applica la disciplina degli art. 1519-bis
e segg. c.c., in forza della quale, qualora si manifesti un difetto
di conformità entro il termine di due anni dalla consegna dell’autoveicolo,
il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro due mesi dalla
data della scoperta del difetto, pena la decadenza dal diritto alla
garanzia. I difetti di conformità che si manifestino entro
il predetto termine di due anni possono essere azionati in giudizio
dal consumatore nel termine di venitisei mesi dalla consegna dell’autoveicolo.
Oltre il predetto termine i difetti di conformità non sono
più azionabili. L’onere della prova circa l’esistenza
di vizi o di difetti di conformità è a carico del compratore,
salvo, nei contratti tra un consumatore e un operatore professionale,
che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi
dalla consegna dell’autoveicolo si presumono esistessero, salvo
prova contraria, già a detta data, a meno che tale ipotesi
sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità. Qualora, infine, dopo la denuncia del vizio
o del difetto, il venditore o il riparatore autorizzato non sia in
grado di riparare l’autoveicolo, il compratore, ove sia un operatore
professionale, potrà domandare a sua scelta la risoluzione
del contratto (in quanto il vizio rende il bene inidoneo all’uso
cui è destinato) ovvero la riduzione del prezzo (in quanto
il vizio diminuisce in modo apprezzabile il valore dell’autoveicolo).
Nel caso in cui il compratore sia un consumatore, dovrà tornare
dal venditore e domandare la sostituzione dell’autoveicolo (in
quanto il venditore non è in grado di ripararlo) ovvero, se
la sostituzione sia impossibile o eccessivamente onerosa o il venditore
non abbia provveduto alla sostituzione dell’autoveicolo entro
un termine congruo o la sostituzione arrechi notevoli inconvenienti
al consumatore, questi può chiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Nella determinazione
dell’importo della riduzione (del prezzo) o della somma da restituire
(nella risoluzione) si deve tener conto dell’uso del bene.
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