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  Legge Monti: il parere del Legale
   
 

Chi ha provato a leggere il testo del Regolamento Europeo 1400/2002 ne avrà senz'altro compreso il senso generale, ma avrà anche trovato "indigesto" il linguaggio tecnico. Abbiamo chiesto all'avv. Marco Grilli di chiarire alcuni degli aspetti importanti per l'Aftermarket.

a cura di Karl Greco

 
 

Ogni volta che viene emanata una legge o stilato un regolamento, al di là degli scopi generali che tali provvedimenti si prefiggono, la loro bontà andrebbe valutata in base alla chiarezza e all’univocità. Intendiamo dire che se una legge non è del tutto chiara e lascia volontariamente o involontariamente spazio al dubbio e all’interpretazione, tale legge non è una buona legge o quanto meno non espleta appieno il suo compito. Il regolamento CE 1400/2002, più noto come legge Monti, troviamo che sia fondamentalmente una buona legge, perché scende sufficientemente nel merito di tutti gli aspetti legati alla distribuzione dei veicoli e all’assistenza post-vendita e lo fa con chiarezza. La difficoltà semmai è quella di saper leggere e interpretare correttamente quanto viene scritto ed effettivamente, per chi non è abituato a consultare documenti di argomento legale, la cosa non è semplice. Per questo motivo, abbiamo chiesto di approfondire per noi alcuni aspetti trattati dalla legge Monti all’avvocato Marco Grilli, sicuramente uno dei massimi esperti sulla materia in Italia. L’avvocato Grilli, infatti, si è occupato del nuovo regolamento per conto dell’UNRAE nell’anno 2000 e poi l’anno seguente del recepimento della Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Nel 2002 ha poi contribuito alla redazione del parere del Comitato economico e sociale europeo sul progetto del nuovo regolamento. Ma l’accostamento al mondo dell’auto da parte dell’avvocato Grilli risale a molto tempo prima, infatti già nel 1985 aveva iniziato ad essere avvocato della Rover Italia S.p.A. per poi entrarne nel consiglio di amministrazione dal 1993 al 2002.

Notiziario Motoristico: Cosa si intende per pezzi di ricambio di qualità corrispondente? Il loro uso da parte di un riparatore autorizzato o indipendente quale tipo di responsabilità implica in caso di vizio o difetto di detti pezzi di ricambio? Cambia qualcosa se a rivelarsi difettoso è un pezzo di ricambio originale?
Marco Grilli: A norma dell’art. 1, paragrafo 1, lett. u) del Regolamento (CE) n. 1400/2002, i pezzi di ricambio di qualità corrispondente devono essere distinti dai pezzi di ricambio originali, in quanto sono pezzi di ricambio della medesima qualità dei componenti utilizzati per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione, ma, a differenza dei pezzi di ricambio originali, non sono prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore. Ciò significa che detti pezzi sono della medesima qualità o addirittura di qualità superiore, ma possono ad esempio essere realizzati con materiali o vernici differenti. Il loro uso non può essere impedito o limitato dai produttori o dagli importatori di autoveicoli se non nelle riparazioni effettuate in garanzia, nel servizio di assistenza gratuito e nelle campagne di richiamo. L’utilizzo e la vendita di pezzi di ricambio di qualità corrispondente è soggetto alle disposizioni dell’articolo 1490 c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta) nei contratti tra operatori professionali (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che concludono contratti di compravendita di beni mobili di consumo, come le parti di ricambio, nel quadro della loro attività imprenditoriale o professionale) e alle disposizioni dell’articolo 1519-ter c.c. (conformità al contratto) nei contratti tra un consumatore (qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) e un operatore professionale. Le medesime norme si applicano anche alla vendita di pezzi di ricambio originali. Nell’utilizzo dei pezzi di ricambio di qualità corrispondente è comunque necessario che il riparatore autorizzato o indipendente si accerti del rilascio da parte del produttore di detti pezzi di ricambio della certificazione della conformità alla qualità del componente corrispondente dell’autoveicolo oggetto dell’intervento di riparazione o manutenzione. Tale certificazione può essere stampata sull’imballaggio o su un documento che accompagna il pezzo di ricambio, oppure può essere pubblicata su Internet o essere rilasciata da un ente indipendente, quale un organismo di certificazione. Tuttavia, se il costruttore o terzi, ad esempio un’associazione dei consumatori o un club automobilistico, sono in grado di dimostrare che un certo pezzo di ricambio o un certo numero di pezzi di ricambio appartenenti allo stesso lotto di produzione sono di qualità inferiore, tali pezzi non possono essere venduti come pezzi di ricambio di qualità corrispondente. Ne consegue che, ove il riparatore autorizzato o indipendente abbia utilizzato o venduto un certo numero di detti pezzi di ricambio come pezzi di ricambio di qualità corrispondente, sarà responsabile ai sensi dell’art. 1497 c.c. (per mancanza di qualità) nei contratti tra operatori professionali, ovvero ai sensi dell’art. 1519-ter c.c. (per difetto di conformità) nei contratti con un consumatore.

I produttori dei pezzi di ricambio di qualità corrispondente dovranno certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione. Come si dimostra la qualità dei pezzi di ricambio di qualità corrispondente?
L’Opuscolo Esplicativo del Regolamento (CE) n. 1400/2002 specifica che la qualità corrispondente dei pezzi di ricambio si dimostra attraverso la certificazione rilasciata dal produttore degli stessi. Il produttore potrà, pertanto, ai fini della predetta dichiarazione, certificare che detti pezzi di ricambio provengono dalla stessa fabbricazione di quelli originali, ma sono realizzati con materiali, specifiche tecniche e/o standard di produzione differenti, ovvero che provengono da una diversa fabbricazione, ma utilizzano gli stessi materiali utilizzati per i componenti che sono stati usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione. In caso di controversie, la corrispondenza della qualità dovrà essere risolta secondo i principi generali del diritto nazionale applicabile.

Sarà possibile commercializzare pezzi di ricambio che non siano originali o di qualità corrispondente? In caso affermativo, il riparatore autorizzato o indipendente e/o il ricambista che utilizzi o commercializzi detti pezzi di ricambio che tipo di responsabilità assumeranno?
Nessuna norma del Regolamento (CE) n. 1400/2002 impedisce l’utilizzo di pezzi di ricambio che non siano originali o di qualità corrispondente. Il loro utilizzo implica l’applicazione delle stesse disposizioni richiamate nella vostra prima domanda. Tuttavia, anche in considerazione dei profili di sicurezza connessi con l’utilizzo e la vendita di tali pezzi di ricambio, non è da escludere che i costruttori inseriscano nei contratti con i propri riparatori autorizzati clausole che prevedano l’obbligo per il riparatore stesso di non utilizzare e non vendere pezzi di ricambio che non siano originali o di qualità corrispondente o comunque che non utilizzino per la riparazione o manutenzione dei prodotti (autoveicoli) contrattuali pezzi di ricambio di qualità inferiore a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo oggetto di riparazione o manutenzione.

E’ lecito per un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l’assemblaggio degli stessi limitare la facoltà del fornitore di detti componenti di apporre il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio? Ove ciò non sia lecito, i componenti e i pezzi di ricambio che presentino il solo marchio o logo del fornitore come potranno essere considerati: originali, di qualità corrispondente o cos’altro ancora?
L’art. 4, paragrafo 1, lett. l) del Regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che gli accordi o le pratiche concordate dirette a restringere o limitare la facoltà del fornitore dei componenti, utilizzati per l’assemblaggio iniziale di autoveicoli, di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio, rende tali accordi e pratiche nulle e il beneficio dell’esenzione dall’art. 81(1) del Trattato di Roma non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, contengono dette restrizioni o limitazioni. Conformemente a tale disposizione (che riproduce fedelmente quanto previsto all’art. 6, paragrafo 1, punto 11 del precedente Regolamento (CE) n. 1475/1995 relativo alla distribuzione di autoveicoli e al servizio di assistenza alla clientela), i fornitori di detti componenti e pezzi di ricambio sono liberi di apporre il loro marchio e segno distintivo sui componenti e pezzi di ricambio acquistati dal produttore degli autoveicoli o forniti alla rete di distribuzione. Trattandosi di componenti utilizzati per l’assemblaggio degli autoveicoli e di pezzi di ricambio per i quali il fornitore può certificare che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei predetti componenti e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del produttore degli autoveicoli, i componenti e pezzi di ricambio anche se presentino il solo marchio del fornitore devono essere considerati pezzi di ricambio originali, a norma dell’art. 1, paragrafo 1, lett. t) del Regolamento (CE) n. 1400/2002.

Tutti i pezzi di ricambio nuovi venduti fra costruttori, fornitori, riparatori e ricambisti sono coperti da garanzia anche se non specificato? Quale garanzia è dovuta allorché detti pezzi di ricambio vengono venduti ad un privato? I pezzi di ricambio rigenerati o usati godono della stessa garanzia?
I contratti di vendita di pezzi di ricambio tra operatori professionali (quali i costruttori e/o i fornitori di pezzi di ricambio ei riparatori e ricambisti) sono soggetti alla disciplina dell’art. 1490 c.c. la quale stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. La predetta norma prevede peraltro che detta garanzia possa essere esclusa o limitata per patto espresso tra le parti, ma che tale esclusione o limitazione della garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi del bene. L’azione per far valere il diritto alla garanzia, salvo che questa non sia stata esclusa per patto tra le parti, si prescrive in un anno dalla consegna del bene. I contratti di vendita di pezzi di ricambio tra un consumatore e un operatore professionale sono invece disciplinati dagli art. 1519-bis e segg. c.c. i quali prevedono che il venditore “ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” e che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. A differenza di quanto previsto dal suindicato art. 1490 c.c., ogni patto diretto a escludere o limitare, anche in modo indiretto, la predetta garanzia è nullo. Il venditore è pertanto sempre responsabile per i difetti di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna del bene. L’azione per far valere detti difetti di conformità si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Le norme sopra indicate si applicano anche ai beni usati, nel senso che nella vendita tra operatori professionali la garanzia può essere esclusa o limitata (salvo che il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi del beni), mentre nella vendita tra un consumatore eun operatore professionale l’esclusione della garanzia non è ammessa, salvo che, a norma dell’art. 1519-opties c.c., le parti possono limitare la responsabilità del venditore a un periodo di tempo non inferiore ad un anno (in luogo dei due anni previsti dall’art. 1519-sexies c.c.).

Cosa deve fare un acquirente di un autoveicolo allorché si manifesti un vizio o un difetto su detto autoveicolo? A carico di chi è l’onere della prova? Cosa deve fare detto acquirente qualora il venditore o il riparatore autorizzato non sia in grado di riparare l’autoveicolo?
Qualora ad acquistare l’autoveicolo sia un professionista, si applica la disciplina degli art. 1490 e segg. c.c., in forza della quale, qualora si manifesti un vizio entro il termine di un anno dalla consegna dell’autoveicolo, il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto alla garanzia. I vizi che si manifestino oltre il termine di un anno dalla consegna dell’autoveicolo non sono più azionabili, atteso che la garanzia legale cessa dopo un anno dalla consegna dell’autoveicolo. Qualora ad acquistare l’autoveicolo sia invece un consumatore, si applica la disciplina degli art. 1519-bis e segg. c.c., in forza della quale, qualora si manifesti un difetto di conformità entro il termine di due anni dalla consegna dell’autoveicolo, il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, pena la decadenza dal diritto alla garanzia. I difetti di conformità che si manifestino entro il predetto termine di due anni possono essere azionati in giudizio dal consumatore nel termine di venitisei mesi dalla consegna dell’autoveicolo. Oltre il predetto termine i difetti di conformità non sono più azionabili. L’onere della prova circa l’esistenza di vizi o di difetti di conformità è a carico del compratore, salvo, nei contratti tra un consumatore e un operatore professionale, che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna dell’autoveicolo si presumono esistessero, salvo prova contraria, già a detta data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Qualora, infine, dopo la denuncia del vizio o del difetto, il venditore o il riparatore autorizzato non sia in grado di riparare l’autoveicolo, il compratore, ove sia un operatore professionale, potrà domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (in quanto il vizio rende il bene inidoneo all’uso cui è destinato) ovvero la riduzione del prezzo (in quanto il vizio diminuisce in modo apprezzabile il valore dell’autoveicolo). Nel caso in cui il compratore sia un consumatore, dovrà tornare dal venditore e domandare la sostituzione dell’autoveicolo (in quanto il venditore non è in grado di ripararlo) ovvero, se la sostituzione sia impossibile o eccessivamente onerosa o il venditore non abbia provveduto alla sostituzione dell’autoveicolo entro un termine congruo o la sostituzione arrechi notevoli inconvenienti al consumatore, questi può chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Nella determinazione dell’importo della riduzione (del prezzo) o della somma da restituire (nella risoluzione) si deve tener conto dell’uso del bene.