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Dopo circa
un anno dall’approvazione e dall’entrata in vigore del
Regolamento 1400/2002 che contiene le nuove regole comunitarie valide
per i prossimi otto anni per il nostro mercato, gli operatori dell’Aftermarket
cominciano ad avere una sufficiente conoscenza di quanto dispone la
nuova norma; iniziano però gli interrogativi legati ai punti
da sviluppare e le priorità da considerare nelle proprie scelte.
Sono noti gli elementi principali di innovazione:
• la normativa si applica a tutti i veicoli a motore con tre
o più ruote destinati a circolare su strada, e quindi ad autovetture,
autobus, autocarri, sono esclusi quindi solo i motocicli. E’
però indubbio che la forte attenzione all’interesse del
consumatore concentri la maggior parte degli effetti delle norme sul
settore delle autovetture;
• per quanto riguarda la vendita dei veicoli, vengono sanzionati
i comportamenti di tutela delle reti di distribuzione che non vadano
a vantaggio del consumatore e in particolare le protezioni territoriali
o contrattuali o gli obblighi per i venditori di auto di assumersi
altri impegni, se vogliono in cambio poter vendere la vetture. Si
tratta di un esplicito invito del legislatore a fare bene un mestiere
solo;
• nel campo dell’assistenza e riparazione viene dedicato
ampio spazio alle “definizioni” sia degli operatori sia
dei componenti utilizzati;
• viene sancito il diritto per gli operatori indipendenti di
poter disporre delle informazioni tecniche e dei parametri di aggiornamento
degli strumenti di diagnostica per non avere limiti nello svolgimento
della propria attività.
Le modalità di sviluppo del mercato per i prossimi anni si
giocano tutte nell’evoluzione del rapporto tra automobilista
e riparatore. Senza sottovalutare la tendenza alla diluizione della
proprietà singola a vantaggio della creazione di flotte di
vetture sia nuove sia usate, affittate ad automobilisti che non vogliono
gestire in proprio queste grane. E’ indubbio, però, che
per i prossimi anni il mercato continuerà a farlo l’automobilista
singolo ed è sulle sue attese e reazioni che si devono tarare
le scelte degli operatori conseguenti all’entrata in vigore
del Regolamento.
Un altro punto ormai acquisito è che non vi sono più
due mercati separati, quello indipendente e quello “ufficiale”,
con regole e operatori separati, ma organizzazioni diverse che si
rivolgono con immagine e strumentazione differenti allo stesso cliente.
Le definizioni di “ricambio originale” e “ricambio
di qualità corrispondente all’originale” contenute
nel Regolamento fanno finalmente chiarezza su quanto da tempo avviene
nella realtà. I costruttori auto non fabbricano più
componenti, visto che li acquistano da produttori specializzati.
I fabbricanti che forniscono il primo equipaggiamento e conoscono
le specifiche tecniche e produttive di questi componenti li possono
chiamare “ricambi originali”, quale che sia la scatola.
I produttori di componenti non montati sul primo equipaggiamento,
ma che rispetto a questi ne hanno le medesime prestazioni e caratteristiche
operative li possono invece chiamare “ricambi di qualità
corrispondente all’originale”. Entrambi i componenti hanno
pari dignità giuridica e possono essere legittimamente usati
anche per interventi durante il periodo di garanzia. Di conseguenza,
è stato anche chiarito che le case auto non possono dichiarare
nei loro messaggi pubblicitari che solo presso le reti ufficiali si
possono reperire i ricambi originali.
Quello dei componenti è un problema di sufficientemente semplice
soluzione per poter sfruttare al meglio la nuova normativa nei confronti
dell’automobilista: basta che ciascun produttore dichiari l’appartenenza
dei propri componenti a uno dei due gruppi. Più complesso è
l’insieme di azioni necessarie affinché l’officina
indipendente possa competere ad armi pari con le reti ufficiali.
Innanzi tutto è chiara la risposta alla domanda sempre presente
ogni volta che si parla di questi argomenti con gli autoriparatori
indipendenti, risposta fornita dalla commissione europea stessa nel
suo ultimo opuscolo illustrativo della norma. La casa auto non può
rifiutare di prestare la propria garanzia sulla vettura in presenza
di lavori effettuati in precedenza da riparatori indipendenti, a meno
che questo lavoro non sia stato eseguito usando ricambi non appartenenti
a uno dei due gruppi richiamati prima o usando procedure sbagliate
che hanno causato danno.
Questo concetto, apparentemente semplice, definisce in realtà
tutte le competenze che il riparatore è chiamato a sviluppare
per continuare a operare su vetture recenti e di valore. In caso di
contestazione, il riparatore deve poter documentare il lavoro effettuato,
provare con documenti l’uso di ricambi adatti, provare di avere
la conoscenza delle informazioni di diagnosi e montaggio di quel componente
per quella vettura. E ciò richiede, naturalmente, un piccolo
sforzo organizzativo da parte di ogni componente della filiera indipendente
che deve essere in grado di supportare il riparatore.
Occorre, a questo punto, introdurre un altro argomento. In nessuna
parte del regolamento Monti si parla di certificazione di qualità,
di ISO 9000 o VISION 2000 o altre sigle analoghe. Poter però
disporre con facilità dei documenti da produrre a supporto
del lavoro svolto o in caso di richiesta di garanzia da parte del
cliente, presuppone l’adozione di semplici procedure di qualità
da parte di ogni operatore nell’interesse del cliente. Anche
perché diventa fondamentale, alla luce della norma sulla garanzia
contrattuale, misurare le proprie prestazioni nei confronti del cliente
in maniera oggettiva e a prova di contestazione: si tratta pertanto
di analizzare l’attività di ogni operatore per verificare
se si vogliono sfruttare tutte le opportunità offerte dalla
nuova normativa e quali integrazioni siano necessarie per reggere
la nuova e agguerrita concorrenza delle reti ufficiali. Queste hanno
una quota di mercato maggioritaria nei principali Paesi europei, ma
possono essere affrontate con idee chiare, determinazione e il supporto
di ogni organizzazione che sia in grado di fornire una dimensione
progettuale al singolo imprenditore.
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