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Centri Revisione, decidono le province

Con sua lettera circolare 8 Marzo 2001, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.T.T. rendeva noto che l'art.105 del Decreto Legislativo 112/98 prevede il trasferimento alle amministrazioni provinciali di diverse funzioni già di competenza del medesimo Ministero.
Tra queste, figura anche il "rilascio di autorizzazione alle imprese private di autoriparazione per l'esercizio delle revisioni auto-motoveicoli e il controllo amministrativo sulle imprese autorizzate".
Ai sensi dell'art.17 del suddetto Decreto Legislativo, l'oggettivo esercizio di tali funzioni decorre dalla data di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, stabilito con i decreti del presidente del Consiglio dei ministri della Legge 59/1997, art.7.
Senza tediare chi ci legge con l'elenco di tali decreti (3 in tutto) e con l'iter regolante tale avvicendamento di competenze, e venendo invece al dunque, dal dicembre 2001 le Province di tutta Italia hanno assunto a ogni effetto le competenze operative relative al rilascio delle autorizzazioni sopra indicate, e al rinnovo delle stesse, incluse le pregresse.
Al riguardo si fa rilevare la diversa qualificazione giuridica del rapporto in questione operata dal citato art.105 del D.L. 112/98 che trasforma lo stesso da "concessorio" ad "autorizzatorio", allorché la procedura per il rilascio dell'autorizzazione resta pressoché immutata rispetto a quella della concessione; in fase di rinnovo dell'autorizzazione (ex-concessione) verrà apportata formalmente tale nuova qualificazione giuridica la quale è comunque già vigente, de-jure e de-facto.
A questo punto, in ciascuna amministrazione provinciale italiana è stata creata (o è in corso di creazione) una Direzione centrale trasporti e viabilità - Settore sistema dei trasporti (denominazione indicativa, che potrebbe variare di caso in caso, mantenendo inalterata la funzione e il fine) presso la quale gli interessati, sia già autorizzati come i nuovi richiedenti l'autorizzazione ex-novo, dovranno con effetto immediato rivolgersi per ogni e qualsiasi informazione, documentazione, procedure amministrative, ecc., essendo l'unica competente in materia.
In tal senso potrebbe verificarsi, durante la fase di indispensabile "rodaggio" iniziale di tali uffici, un certo rallentamento dei vari iter amministrativi per il quale sarà opportuno un atteggiamento comprensivo e di collaborazione da parte degli interessati, fino a che verrà raggiunta la piena operatività nel corso del corrente anno 2002, in preparazione dei nuovi eventi previsti nel 2003. Ci riferiamo in particolare all'entrata in vigore delle modifiche al nuovo CdS (Decreto Legislativo del 16.02.02), il D.M. 360/01 del 23.11.01, le prove di revisione sui gas di scarico anche per i veicoli a 2 ruote (che attualmente non vengono ancora eseguite), l'aggiornamento della circolare ministeriale N°88/95, l'elenco delle attrezzature in sostituzione del D.M.408/99, la revisione dei veicoli pesante superiori a 35q.li di massa, e quant'altro maturerà nel corso del 2002.
Si suggerisce tuttavia a coloro che richiedono alle Province la documentazione e le istruzioni sia per il rilascio di nuove autorizzazioni, come per il rinnovo alla scadenza quinquennale di quelle esistenti, di verificare che la Direzione provinciale dei trasporti tenga presente il contenuto della nuova circolare ministeriale N°147/96-bis del 19.11.2001, prot.2026/404, per scongiurare l'eventualità di ricevere istruzioni non aggiornate e basate sulla precedente circolare 147/96 del 21.11.1996 che è stata appunto sostituita dalla nuova sopracitata. In particolare, occorre riferirsi e uniformarsi a quanto nella stessa riportato circa la Norma di Qualità UNI EN ISO 9001.2000 presa come riferimento o adozione.
A tale riguardo pubblichiamo una recensione del volume "Linea Guida per la Certificazione dei Centri di Revisione Periodica Autoveicoli e Motocicli secondo la Norma UNI EN ISO 9001.2000" a pagina 86.