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Diversamente
dalla certificazione di qualità del sistema aziendale descritta
nella prima parte di questo servizio (Notiziario Motoristico marzo
2004), la certificazione di qualità di un prodotto non è
regolata da norme di riferimento dedicate, ma è intesa ad assicurare
la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti da norme
tecniche, capitolati, o altri documenti tecnico-costruttivi equivalenti.
Pertanto si basa anch’essa su concetti ben precisi e per certi
aspetti anche più rigorosi.
La certificazione di qualità del prodotto
La certificazione di qualità del prodotto si presenta ben più
complessa e dispendiosa rispetto a quella del sistema, ma in determinati
casi essa è indispensabile per motivi di mercato, di appalto
o quant’altro e la scelta in tal senso (eccetto i casi di certificazione
obbligatoria o regolamentata) è di esclusiva pertinenza del
fabbricante.
Nel settore della componentistica automotive si esegue la cosiddetta
“certificazione volontaria” sulla base di norme tecniche,
volontarie o consensuali, adottate spontaneamente dai fabbricanti
per ottemperare a leggi, normative, direttive, eccetera, come ad esempio
per la recentemente promulgata legge Monti, alla quale questo periodico
ha dato ampio spazio nei mesi scorsi.
Il controllo qualità
Sul piano operativo, i procedimenti di certificazione del prodotto
consistono in diverse operazioni fondamentali che sintetizziamo qui
di seguito:
· campionamenti;
· analisi del progetto, con esecuzione di calcoli e verifiche
tecnico/ingegneristiche;
· verifica della conformità dei requisiti;
· valutazione delle conformità;
· decisione sulla certificazione;
· concessione di licenza d’uso dei certificati e dei
marchi, tramite concessione, mantenimento, estensione, sospensione
o revoca laddove necessario;
· sorveglianza della conformità della produzione dei
prodotti che vengono mano a mano fabbricati e immessi sul mercato;
· prove e controlli su campioni prelevati dal mercato e/o dal
magazzino del produttore;
· prove e controlli di ciascun prodotto o di una percentuale
statistica significativa;
· prove e ispezioni sui lotti;
· sorveglianza della produzione;
· valutazione e sorveglianza dei sistemi di qualità
aziendale dei fabbricanti.
Come si può facilmente notare, è una procedura rigorosa,
complessa e inevitabilmente costosa in termini finanziari e di tempo,
non quantificabili in questa sede, ma decisamente maggiori di quelli
richiesti dalla certificazione del sistema di qualità aziendale.
Il marchio di conformità
Il marchio di conformità viene attribuito a seguito di esito
favorevole di un processo certificativo sul prodotto, curato da un
organismo di certificazione e supportato dalla relativa documentazione,
resa disponibile per qualunque controllo in qualunque momento.
Vorremmo qui aprire una breve parentesi su un marchio molto noto,
ancorché molto abusato: il marchio CE di conformità
dei prodotti alle norme e direttive comunitarie europee (regolato
dalla direttiva comunitaria 93/456/CE del 22.07.1993 e successive
modifiche, abroganti la precedente direttiva 90/683). Per questo marchio
le procedure possono essere autocertificate, anche se non sempre è
così. Infatti, per molti prodotti – specialmente quelli
di provenienza extra-comunitaria, che eludono facilmente le verifiche
documentarie a monte sui rispettivi procedimenti di certificazione
del prodotto – il marchio in questione viene puntualmente usato
in autocertificazione, privo del numero di riferimento del produttore.
In questo caso si verificano con facilità abusi e contraffazioni
praticamente incontrollabili, se non quando il prodotto arriva a causare
un grave danno o pericolo all’utenza. Solo allora scattano i
controlli e le verifiche a monte, solo allora vengono presi (se resi
necessari) provvedimenti sanzionatori, come il sequestro del prodotto
e il divieto di commercializzazione. Purtroppo, tutto ciò avviene
dopo che il prodotto incriminato è stato introdotto sul mercato
in grandi quantità con marcatura CE e facilmente venduto a
un prezzo molto inferiore rispetto agli analoghi prodotti originali,
che hanno invece rispettato le regole e hanno sopportato i relativi
e non indifferenti costi di verifica, test su prototipi, valutazione
dei test, certificazione finale con attribuzione del diritto di fregiarsi
del marchio e mantenimento del medesimo.
In altri casi, invece, il marchio di conformità assegnato al
prodotto certificato attesta veramente che tale prodotto soddisfa
tutti i requisiti applicabili coperti dal marchio stesso, apposto
da un organismo di certificazione dichiarato, accreditato, competente
e qualificato allo scopo, con relativo numero e data di certificazione.
Soltanto in questo modo è possibile per l’utenza o la
clientela verificare di fatto se quel prodotto è veramente
rispondente a determinati requisiti tecnico-qualitativi propri oppure
rispecchianti l’originale, come ad esempio, i componenti auto
e moto “alternativi” agli originali omologati, che devono
possedere di fatto tutte le caratteristiche di qualità e di
sicurezza degli originali (legge Monti).
Costi e durata della certificazione
In quanto a tempi e costi, è necessario rilevare che, a differenza
di quanto avviene per la certificazione di qualità del sistema
aziendale, la certificazione di qualità del prodotto prevede
anche prove di vario genere, che possono essere condotte sia in laboratori
interni, posseduti e gestiti dall’organismo di certificazione,
sia in laboratori esterni, pubblici o privati, indipendenti o accreditati,
che siano comunque conformi ai requisiti delle norme ISO/IEC vigenti,
o ad altre aggiuntive.
Tali prove comportano inevitabilmente costi e tempi a carico dell’azienda
fabbricante o distributrice del prodotto certificato o da certificare,
che sono notevolmente ridotte o pressoché azzerate qualora
tali prove avvengano presso i laboratori interni del fabbricante,
che deve essere anch’esso conforme alle norme ISO/IEC applicabili.
In tal caso, e per motivi intuitivi, le modalità di collaborazione
col fabbricante debbono essere chiaramente specificate nelle procedure
dell’organismo di certificazione che esegue le prove.
Nel caso in cui durante le prove di laboratorio insorgano delle “non
conformità” rispetto ai requisiti applicabili, l’oggetto
sottoposto a prove dovrà essere immediatamente modificato in
conformità, per poter proseguire e completare i test. Diversamente,
se ciò non fosse possibile, le prove vanno interrotte e ripetute
ex-novo su un nuovo campione opportunamente modificato. Superfluo
sottolineare che nei casi di certificazione di prodotti “alternativi”
all’originale il metro di confronto è costituito da un
campione del prodotto originale e dai suoi disegni tecnici di progettazione
e realizzazione.
Questa redazione è a disposizione per ulteriori approfondimenti
dell’argomento, che in questa sede abbiamo potuto soltanto sintetizzare
a grandi linee. |