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  La certificazione di qualità del sistema aziendale e del prodotto
2a parte
   
 

Continua l'analisi del funzionamento della certificazione di qualità, iniziata sullo scorso numero di questa rivista. In particolare ci si sofferma su caratteristiche e implicazioni della certificazione del prodotto.

di Sergio Fonzo

 
 

Diversamente dalla certificazione di qualità del sistema aziendale descritta nella prima parte di questo servizio (Notiziario Motoristico marzo 2004), la certificazione di qualità di un prodotto non è regolata da norme di riferimento dedicate, ma è intesa ad assicurare la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti da norme tecniche, capitolati, o altri documenti tecnico-costruttivi equivalenti. Pertanto si basa anch’essa su concetti ben precisi e per certi aspetti anche più rigorosi.

La certificazione di qualità del prodotto
La certificazione di qualità del prodotto si presenta ben più complessa e dispendiosa rispetto a quella del sistema, ma in determinati casi essa è indispensabile per motivi di mercato, di appalto o quant’altro e la scelta in tal senso (eccetto i casi di certificazione obbligatoria o regolamentata) è di esclusiva pertinenza del fabbricante.
Nel settore della componentistica automotive si esegue la cosiddetta “certificazione volontaria” sulla base di norme tecniche, volontarie o consensuali, adottate spontaneamente dai fabbricanti per ottemperare a leggi, normative, direttive, eccetera, come ad esempio per la recentemente promulgata legge Monti, alla quale questo periodico ha dato ampio spazio nei mesi scorsi.

Il controllo qualità
Sul piano operativo, i procedimenti di certificazione del prodotto consistono in diverse operazioni fondamentali che sintetizziamo qui di seguito:
· campionamenti;
· analisi del progetto, con esecuzione di calcoli e verifiche tecnico/ingegneristiche;
· verifica della conformità dei requisiti;
· valutazione delle conformità;
· decisione sulla certificazione;
· concessione di licenza d’uso dei certificati e dei marchi, tramite concessione, mantenimento, estensione, sospensione o revoca laddove necessario;
· sorveglianza della conformità della produzione dei prodotti che vengono mano a mano fabbricati e immessi sul mercato;
· prove e controlli su campioni prelevati dal mercato e/o dal magazzino del produttore;
· prove e controlli di ciascun prodotto o di una percentuale statistica significativa;
· prove e ispezioni sui lotti;
· sorveglianza della produzione;
· valutazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale dei fabbricanti.
Come si può facilmente notare, è una procedura rigorosa, complessa e inevitabilmente costosa in termini finanziari e di tempo, non quantificabili in questa sede, ma decisamente maggiori di quelli richiesti dalla certificazione del sistema di qualità aziendale.

Il marchio di conformità
Il marchio di conformità viene attribuito a seguito di esito favorevole di un processo certificativo sul prodotto, curato da un organismo di certificazione e supportato dalla relativa documentazione, resa disponibile per qualunque controllo in qualunque momento.
Vorremmo qui aprire una breve parentesi su un marchio molto noto, ancorché molto abusato: il marchio CE di conformità dei prodotti alle norme e direttive comunitarie europee (regolato dalla direttiva comunitaria 93/456/CE del 22.07.1993 e successive modifiche, abroganti la precedente direttiva 90/683). Per questo marchio le procedure possono essere autocertificate, anche se non sempre è così. Infatti, per molti prodotti – specialmente quelli di provenienza extra-comunitaria, che eludono facilmente le verifiche documentarie a monte sui rispettivi procedimenti di certificazione del prodotto – il marchio in questione viene puntualmente usato in autocertificazione, privo del numero di riferimento del produttore. In questo caso si verificano con facilità abusi e contraffazioni praticamente incontrollabili, se non quando il prodotto arriva a causare un grave danno o pericolo all’utenza. Solo allora scattano i controlli e le verifiche a monte, solo allora vengono presi (se resi necessari) provvedimenti sanzionatori, come il sequestro del prodotto e il divieto di commercializzazione. Purtroppo, tutto ciò avviene dopo che il prodotto incriminato è stato introdotto sul mercato in grandi quantità con marcatura CE e facilmente venduto a un prezzo molto inferiore rispetto agli analoghi prodotti originali, che hanno invece rispettato le regole e hanno sopportato i relativi e non indifferenti costi di verifica, test su prototipi, valutazione dei test, certificazione finale con attribuzione del diritto di fregiarsi del marchio e mantenimento del medesimo.
In altri casi, invece, il marchio di conformità assegnato al prodotto certificato attesta veramente che tale prodotto soddisfa tutti i requisiti applicabili coperti dal marchio stesso, apposto da un organismo di certificazione dichiarato, accreditato, competente e qualificato allo scopo, con relativo numero e data di certificazione. Soltanto in questo modo è possibile per l’utenza o la clientela verificare di fatto se quel prodotto è veramente rispondente a determinati requisiti tecnico-qualitativi propri oppure rispecchianti l’originale, come ad esempio, i componenti auto e moto “alternativi” agli originali omologati, che devono possedere di fatto tutte le caratteristiche di qualità e di sicurezza degli originali (legge Monti).

Costi e durata della certificazione
In quanto a tempi e costi, è necessario rilevare che, a differenza di quanto avviene per la certificazione di qualità del sistema aziendale, la certificazione di qualità del prodotto prevede anche prove di vario genere, che possono essere condotte sia in laboratori interni, posseduti e gestiti dall’organismo di certificazione, sia in laboratori esterni, pubblici o privati, indipendenti o accreditati, che siano comunque conformi ai requisiti delle norme ISO/IEC vigenti, o ad altre aggiuntive.
Tali prove comportano inevitabilmente costi e tempi a carico dell’azienda fabbricante o distributrice del prodotto certificato o da certificare, che sono notevolmente ridotte o pressoché azzerate qualora tali prove avvengano presso i laboratori interni del fabbricante, che deve essere anch’esso conforme alle norme ISO/IEC applicabili. In tal caso, e per motivi intuitivi, le modalità di collaborazione col fabbricante debbono essere chiaramente specificate nelle procedure dell’organismo di certificazione che esegue le prove.
Nel caso in cui durante le prove di laboratorio insorgano delle “non conformità” rispetto ai requisiti applicabili, l’oggetto sottoposto a prove dovrà essere immediatamente modificato in conformità, per poter proseguire e completare i test. Diversamente, se ciò non fosse possibile, le prove vanno interrotte e ripetute ex-novo su un nuovo campione opportunamente modificato. Superfluo sottolineare che nei casi di certificazione di prodotti “alternativi” all’originale il metro di confronto è costituito da un campione del prodotto originale e dai suoi disegni tecnici di progettazione e realizzazione.
Questa redazione è a disposizione per ulteriori approfondimenti dell’argomento, che in questa sede abbiamo potuto soltanto sintetizzare a grandi linee.