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Con suo decreto
ministeriale 21.02.2001, riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 05.03.02, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
recepito la direttiva 2001/9/CE della Commissione europea del 12.02.2001,
che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva 96/96/CE del
Consiglio europeo concernente il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi.
Viene pertanto modificato l'allegato al precedente Dm n. 408 del 06.08.1998
relativo ai controlli da effettuarsi in sede di revisione (e di conseguenza
di Bollino blu).
Il nuovo testo del punto 8.2.2.3. (valori delle emissioni all'uscita
del tubo di scarico) è il seguente:
a) misurazione con motore al minimo: il tenore massimo ammissibile
di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore
del veicolo. Qualora il dato non sia disponibile, il tenore di CO
non deve essere superiore a O,5% vol.;
b) misurazione con motore al minimo accelerato, a una velocità
del motore (disinnestato) di almeno 2.000 giri al mininuto: il tenore
massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato
dal costruttore del veicolo per il motore al minimo accelerato. Qualora
il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere
superiore a 0,3% vol.
Il rapporto aria/combustibile Lambda deve'ssere uguale a 1 (+/-) 0,03
conformemente alle specifiche del costruttore;
c) per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo (EOBD)
in conformità alla direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono,
in alternativa al metodo precisato alla lettera (a), stabilire il
funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura
adeguata del medesimo dispositivo OBD e la verifica simultanea del
funzionamento corretto del sistema stesso.
Il suddetto D.M. è entrato in vigore dal 09/03/2002, dopo la
pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.
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