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Nuovi valori di controllo delle emissioni allo scarico

Con suo decreto ministeriale 21.02.2001, riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 05.03.02, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito la direttiva 2001/9/CE della Commissione europea del 12.02.2001, che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva 96/96/CE del Consiglio europeo concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Viene pertanto modificato l'allegato al precedente Dm n. 408 del 06.08.1998 relativo ai controlli da effettuarsi in sede di revisione (e di conseguenza di Bollino blu).
Il nuovo testo del punto 8.2.2.3. (valori delle emissioni all'uscita del tubo di scarico) è il seguente:
a) misurazione con motore al minimo: il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a O,5% vol.;
b) misurazione con motore al minimo accelerato, a una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2.000 giri al mininuto: il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo per il motore al minimo accelerato. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,3% vol.
Il rapporto aria/combustibile Lambda deve'ssere uguale a 1 (+/-) 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore;
c) per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo (EOBD) in conformità alla direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo precisato alla lettera (a), stabilire il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata del medesimo dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema stesso.
Il suddetto D.M. è entrato in vigore dal 09/03/2002, dopo la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.