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Le implicazioni per l'autoriparatore della garanzia sui beni di consumo

A partire dallo scorso marzo è stata approvata una normativa relativa alla garanzia di due anni sui beni di consumo. Per il settore dell'autoriparazione ciò significa fornire una garanzia sia sul lavoro svolto, sia sui ricambi utilizzati. Ma dato questo presupposto, chi deve garantire chi? Qual'è il ruolo dell'autoriparatore nella "catena distributiva della garanzia"? Una prima analisi delle implicazioni.

di Sergio Fonzo


La direttiva europea 44/99/EU, in sintesi la garanzia sui beni di consumo già in vigore presso altri Stati comunitari membri, è stata recepita anche dall'Italia nel febbraio scorso, come riportato nel Supplemento ordinario n.40 alla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2002, sotto il titolo: "Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24 - Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo".
Suggeriamo agli interessati di procurarsi un esemplare di tale Supplemento ordinario, mentre vogliamo in questa sede anticiparne e sintetizzarne lo spirito e la lettera.

Applicazione della garanzia
In parole semplici, e nella sostanza, vi si dice che, a far data dal 23 marzo 2002 e senza valore retroattivo, "la garanzia sui beni (o prodotti) di consumo dovrà valere almeno 2 anni dalla data di vendita all'acquirente".
Nel campo strettamente applicativo e razionale della direttiva, con specifico riferimento all'autoriparazione, ciò significa che per "prodotto" s'intende sia il servizio prestato (mano d'opera ed esecuzione del lavoro, anche se questo non é propriamente un "bene di consumo" che, per definizione, dovrebbe essere materializzato in qualcosa di concreto), sia i ricambi e i componenti impiegati nel lavoro e montati sul veicolo riparato; e qui il concetto entra nell'ottica della direttiva e del relativo decreto legislativo.
Per meglio chiarire il concetto, definiamo innanzitutto alcuni termini
a. consumatore: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal fornitore (o venditore);
b. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare;
c. venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, vende o fornisce beni di consumo;
d. produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio dell'Unione europea, o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo marchio, nome o altro segno distintivo;
e. garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore assunto verso il consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire in qualunque modo sul bene di consumo qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella garanzia o nella relativa pubblicità;
f. riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino gratuito o la sostituzione del bene di consumo per renderlo conforme al contratto o impegno di vendita;
g. termini di garanzia: la garanzia si applica anche alla vendita dei beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (ovvero: fatta eccezione per la normale usura).
Fin qui tutto appare chiaro e non necessita di speciali interpretazioni: l'autoriparatore che effettua una riparazione impiegando, oltre alla sua manodopera (sulla quale egli accorderà la sua garanzia, nei minimi previsti dalla legge), pezzi di ricambio e componenti, ovviamente nuovi, originali o meno, fatturandoli al cliente, è tenuto a praticare la garanzia di due anni su questi ultimi, che sono a tutti gli effetti beni di consumo come previsto dalla direttiva e dal relativo decreto legislativo.
Chiaro che, poiché tali disposizioni di legge valgono anche per la vendita dell'autoveicolo o motoveicolo nuovo, la disposizione non si applica se la riparazione avviene entro i due anni di garanzia del veicolo, ma si applica invece se avviene successivamente alla scadenza di tale termine, o dell'eventuale maggior termine di garanzia (superiore ai due anni) che il produttore o venditore del veicolo decide di accordare per sua scelta.

Implicazioni per produttori, ricambisti e autoriparatori
L'impatto della nuova disciplina della garanzia sulle aziende industriali e commerciali è forte e denso di conseguenze, in quanto essa è destinata a influenzare continuativamente i rapporti tra impresa e consumatori, diventando un nuovo parametro su cui misurare la vera qualità dell'impresa europea.
Per quanto detta disciplina riguardi in senso stretto il rapporto contrattuale di vendita tra venditore (finale) e consumatore (finale), nella sostanza le conseguenze della stessa non potranno non riflettersi su tutti gli anelli della catena commerciale e, in definitiva, anche sul produttore, il cui "marchio" e la cui "immagine" sono sempre in gioco, anche quando il soggetto formalmente responsabile è il venditore.
Occorre pertanto rivedere completamente non solo la contrattualistica d'impresa nei rapporti con i fornitori, sub-fornitori, clienti, ecc., ma anche ogni forma di "comunicazione d'impresa" per il mercato, dalla pubblicità ai cataloghi, alle etichette, ecc., perché tutto entra a far parte ormai dell'area del "contrattualmente dovuto", secondo il principio della "conformità al contratto".
Tramonta definitivamente anche ogni possibilità di confondere la "garanzia legale" con quella "commerciale" (o "convenzionale"), come viene definita nel decreto di attuazione, in quanto la distinzione tra le due forme è imposta per legge.
Si dovrà anche informare con estrema chiarezza e trasparenza il consumatore che la garanzia convenzionale è un plus offerto e che, in ogni caso, nessuno può privare il consumatore del "pacchetto di diritti" che gli sono stati attribuiti per legge. La garanzia convenzionale resta il "plus" che la produzione e il commercio possono offrire per "fare la differenza" rispetto allo standard di legge, ma anche questo strumento di marketing deve, ormai, rispondere alle regole del gioco contenute nella nuova disciplina. Sopravvive ancora, a livello di disciplina del nostro Codice Civile in materia di garanzie, la parte applicabile a rapporti tra operatori professionali e non rivolta ai consumatori.
Data la sua importanza, la materia è attualmente oggetto di esame e approfondimento, anche in sede di seminari ad alto livello.
Nelle pieghe del decreto legislativo (1519-bis) si evince che le disposizioni ivi contenute valgono per vendite dei beni di consumo al consumatore, che nella fattispecie è l'utente-automobilista, ma non vi si accenna alle vendite tra imprese, come per esempio accade quando l'autoriparatore acquista ricambi e componenti per la sua attività presso un grossista o ricambista o concessionario di marca. Egli si trova a non essere un "consumatore" nel vero senso della parola (punto a. visto precedentemente), ma in base al decreto legislativo deve fornire al suo cliente-consumatore la garanzia di due anni. Logica vuole, quindi, che anche l'autoriparatore deve a sua volta godere della garanzia di due anni sui prodotti che egli acquista dal venditore o dal produttore (punti c. e d. precedenti), poiché, di fatto, egli svolge l'insostituibile funzione di "passaggio" del bene di consumo dal produttore o venditore al consumatore, che altrimenti non potrebbe avvenire per motivi che è superfluo sottolineare.
Prescindendo dalle opinioni e dai mugugni, è auspicabile che tutti gli interessati (produttori, venditori, autoriparatori) si adeguino rapidamente alla nuova direttiva, la quale non potrà che apportare utilità, qualità e vantaggi per tutti, indistintamente. Perché il prodotto che è già di qualità (originale, o approvato, o certificato a norme internazionali ISO 9002:1994 o 9001:2002) non avrà nulla da temere dall'estensione della garanzia ai 2 anni, allorché il prodotto alternativo o equivalente e basta (che, notoriamente, si affida per la vendita a un prezzo più basso) o si adegua qualitativamente e applica senza discussioni la nuova direttiva, o è destinato a sparire.
Non esiste via di mezzo, e questo deve essere e restare ben chiaro anche agli autoriparatori ogni qualvolta acquisteranno ricambi e componenti.
A conforto di questa tesi, che come detto si applica anche alle auto di prima immatricolazione, la nuova direttiva viene adottata anche sulle auto usate, purché acquistate presso un rivenditore, ma limitata a un anno, anche se già molti rivenditori ne concedono fino a due. Alcune organizzazioni di vendita dell'usato stanno addirittura stipulando accordi con enti di certificazione autorizzati per sottoporre le loro auto usate a un preventivo controllo e giudizio dei tecnici e dotarle di un certificato di qualità da proporre al cliente-acquirente; iniziativa decisamente lodevole e di forte aiuto ai concetti "sicurezza" e "responsabilità" di cui c'è estremo bisogno.