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La direttiva europea
44/99/EU, in sintesi la garanzia sui beni di consumo già in
vigore presso altri Stati comunitari membri, è stata recepita
anche dall'Italia nel febbraio scorso, come riportato nel Supplemento
ordinario n.40 alla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2002, sotto
il titolo: "Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24 - Attuazione
della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie di consumo".
Suggeriamo agli interessati di procurarsi un esemplare di tale Supplemento
ordinario, mentre vogliamo in questa sede anticiparne e sintetizzarne
lo spirito e la lettera.
Applicazione della garanzia
In parole semplici, e nella sostanza, vi si dice che, a far data dal
23 marzo 2002 e senza valore retroattivo, "la garanzia sui beni
(o prodotti) di consumo dovrà valere almeno 2 anni dalla data
di vendita all'acquirente".
Nel campo strettamente applicativo e razionale della direttiva, con
specifico riferimento all'autoriparazione, ciò significa che
per "prodotto" s'intende sia il servizio prestato (mano
d'opera ed esecuzione del lavoro, anche se questo non é propriamente
un "bene di consumo" che, per definizione, dovrebbe essere
materializzato in qualcosa di concreto), sia i ricambi e i componenti
impiegati nel lavoro e montati sul veicolo riparato; e qui il concetto
entra nell'ottica della direttiva e del relativo decreto legislativo.
Per meglio chiarire il concetto, definiamo innanzitutto alcuni termini
a. consumatore: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta dal fornitore (o venditore);
b. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare;
c. venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale
o professionale, vende o fornisce beni di consumo;
d. produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore
del bene di consumo nel territorio dell'Unione europea, o qualsiasi
altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di
consumo il suo marchio, nome o altro segno distintivo;
e. garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore
assunto verso il consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire in qualunque
modo sul bene di consumo qualora esso non corrisponda alle condizioni
enunciate nella garanzia o nella relativa pubblicità;
f. riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino
gratuito o la sostituzione del bene di consumo per renderlo conforme
al contratto o impegno di vendita;
g. termini di garanzia: la garanzia si applica anche alla vendita
dei beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa
(ovvero: fatta eccezione per la normale usura).
Fin qui tutto appare chiaro e non necessita di speciali interpretazioni:
l'autoriparatore che effettua una riparazione impiegando, oltre alla
sua manodopera (sulla quale egli accorderà la sua garanzia,
nei minimi previsti dalla legge), pezzi di ricambio e componenti,
ovviamente nuovi, originali o meno, fatturandoli al cliente, è
tenuto a praticare la garanzia di due anni su questi ultimi, che sono
a tutti gli effetti beni di consumo come previsto dalla direttiva
e dal relativo decreto legislativo.
Chiaro che, poiché tali disposizioni di legge valgono anche
per la vendita dell'autoveicolo o motoveicolo nuovo, la disposizione
non si applica se la riparazione avviene entro i due anni di garanzia
del veicolo, ma si applica invece se avviene successivamente alla
scadenza di tale termine, o dell'eventuale maggior termine di garanzia
(superiore ai due anni) che il produttore o venditore del veicolo
decide di accordare per sua scelta.
Implicazioni per produttori, ricambisti e autoriparatori
L'impatto della nuova disciplina della garanzia sulle aziende industriali
e commerciali è forte e denso di conseguenze, in quanto essa
è destinata a influenzare continuativamente i rapporti tra
impresa e consumatori, diventando un nuovo parametro su cui misurare
la vera qualità dell'impresa europea.
Per quanto detta disciplina riguardi in senso stretto il rapporto
contrattuale di vendita tra venditore (finale) e consumatore (finale),
nella sostanza le conseguenze della stessa non potranno non riflettersi
su tutti gli anelli della catena commerciale e, in definitiva, anche
sul produttore, il cui "marchio" e la cui "immagine"
sono sempre in gioco, anche quando il soggetto formalmente responsabile
è il venditore.
Occorre pertanto rivedere completamente non solo la contrattualistica
d'impresa nei rapporti con i fornitori, sub-fornitori, clienti, ecc.,
ma anche ogni forma di "comunicazione d'impresa" per il
mercato, dalla pubblicità ai cataloghi, alle etichette, ecc.,
perché tutto entra a far parte ormai dell'area del "contrattualmente
dovuto", secondo il principio della "conformità al
contratto".
Tramonta definitivamente anche ogni possibilità di confondere
la "garanzia legale" con quella "commerciale"
(o "convenzionale"), come viene definita nel decreto di
attuazione, in quanto la distinzione tra le due forme è imposta
per legge.
Si dovrà anche informare con estrema chiarezza e trasparenza
il consumatore che la garanzia convenzionale è un plus offerto
e che, in ogni caso, nessuno può privare il consumatore del
"pacchetto di diritti" che gli sono stati attribuiti per
legge. La garanzia convenzionale resta il "plus" che la
produzione e il commercio possono offrire per "fare la differenza"
rispetto allo standard di legge, ma anche questo strumento di marketing
deve, ormai, rispondere alle regole del gioco contenute nella nuova
disciplina. Sopravvive ancora, a livello di disciplina del nostro
Codice Civile in materia di garanzie, la parte applicabile a rapporti
tra operatori professionali e non rivolta ai consumatori.
Data la sua importanza, la materia è attualmente oggetto di
esame e approfondimento, anche in sede di seminari ad alto livello.
Nelle pieghe del decreto legislativo (1519-bis) si evince che le disposizioni
ivi contenute valgono per vendite dei beni di consumo al consumatore,
che nella fattispecie è l'utente-automobilista, ma non vi si
accenna alle vendite tra imprese, come per esempio accade quando l'autoriparatore
acquista ricambi e componenti per la sua attività presso un
grossista o ricambista o concessionario di marca. Egli si trova a
non essere un "consumatore" nel vero senso della parola
(punto a. visto precedentemente), ma in base al decreto legislativo
deve fornire al suo cliente-consumatore la garanzia di due anni. Logica
vuole, quindi, che anche l'autoriparatore deve a sua volta godere
della garanzia di due anni sui prodotti che egli acquista dal venditore
o dal produttore (punti c. e d. precedenti), poiché, di fatto,
egli svolge l'insostituibile funzione di "passaggio" del
bene di consumo dal produttore o venditore al consumatore, che altrimenti
non potrebbe avvenire per motivi che è superfluo sottolineare.
Prescindendo dalle opinioni e dai mugugni, è auspicabile che
tutti gli interessati (produttori, venditori, autoriparatori) si adeguino
rapidamente alla nuova direttiva, la quale non potrà che apportare
utilità, qualità e vantaggi per tutti, indistintamente.
Perché il prodotto che è già di qualità
(originale, o approvato, o certificato a norme internazionali ISO
9002:1994 o 9001:2002) non avrà nulla da temere dall'estensione
della garanzia ai 2 anni, allorché il prodotto alternativo
o equivalente e basta (che, notoriamente, si affida per la vendita
a un prezzo più basso) o si adegua qualitativamente e applica
senza discussioni la nuova direttiva, o è destinato a sparire.
Non esiste via di mezzo, e questo deve essere e restare ben chiaro
anche agli autoriparatori ogni qualvolta acquisteranno ricambi e componenti.
A conforto di questa tesi, che come detto si applica anche alle auto
di prima immatricolazione, la nuova direttiva viene adottata anche
sulle auto usate, purché acquistate presso un rivenditore,
ma limitata a un anno, anche se già molti rivenditori ne concedono
fino a due. Alcune organizzazioni di vendita dell'usato stanno addirittura
stipulando accordi con enti di certificazione autorizzati per sottoporre
le loro auto usate a un preventivo controllo e giudizio dei tecnici
e dotarle di un certificato di qualità da proporre al cliente-acquirente;
iniziativa decisamente lodevole e di forte aiuto ai concetti "sicurezza"
e "responsabilità" di cui c'è estremo bisogno.
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