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Solo 4 Centri di Revisione su 100 certificati ISO 9002

La circolare ministeriale 147/96-BIS attualmente in vigore è quella che regola la "creazione" e le modalità operative dei Centri di Revisione. Da un'indagine condotta fra gli operatori del settore è risultato che la situazione attuale è di grande confusione, sia da parte degli autoriparatori, sia da parte degli incaricati amministrativi. In queste pagine ci proponiamo di chiarire l'attuale quadro normativo.

di Sergio Fonzo


La grande maggioranza dei Centri di Revisione privati per auto e motoveicoli in Italia non conosce la nuova circolare ministeriale 147/96-BIS diramata nel novembre 2001 e attualmente già in vigore, oppure l'ha letta troppo frettolosamente, senza quindi afferrarne il suo vero significato e la sua reale importanza, che non è esagerato definire epocale.
E' questo il sorprendente risultato di un'indagine a campione condotta sul campo tra gennaio e marzo 2002, che rischia di compromettere seriamente gli apprezzabili sforzi istituzionali tesi a "moralizzare" il settore delle revisioni ed elevarlo al giusto e necessario livello qualitativo e di affidabilità europeo, dopo una rincorsa che dura ormai da quasi 5 anni. Da quando cioè venne attuata l'applicazione dell'articolo 80 del C.d.S. collegato alla legge 122/11 sulle attività di autoriparazione, con l'urgente assegnazione di 2.500 concessioni a imprese private di autoriparazione le quali - in aggiunta ai 100 centri provinciali della ex-MCTC (oggi D.T.T.) avevano lo scopo di colmare entro una precisa data-limite un vuoto legislativo e operativo italiano rispetto a una direttiva della Commissione europea già adottata anni prima dagli altri Stati membri.

I motivi di confusione
I motivi ipotizzabili di tale nulla o scarsa conoscenza dell'importante documento sono due:
- scarso autoaggiornamernto normativo da parte degli interessati;
- scarsa informazione agli interessati da parte istituzionale.
Siamo propensi a ripartire tali due motivazioni su una proporzione 30-70% (salvo evidenza contraria, naturalmente) e in tal senso è d'uopo osservare che, mentre non sono mancate valide iniziative private d'informazione e aggiornamento (anche da parte della nostra testata sui numeri di febbraio e marzo 2002), non altrettanto è stato fatto sul piano istituzionale e pubblico.
A titolo di esempio, i Centri di Revisione privati la cui ex-concessione (oggi trasformata in autorizzazione) è prossima alla scadenza quinquennale, ricevono dalle amministrazioni provinciali competenti in materia dal gennaio 2002 una lettera di istruzioni circa il proseguimento della loro autorizzazione, con preannuncio di una successiva visita di verifica di un ispettore, ma senza fare esplicita menzione al contenuto della circolare 147/96-BIS, la quale rimane pertanto "questa sconosciuta".
Alcuni Centri di Revisione hanno invece confuso la nuova circolare con l'analoga precedente diramata nel 1996, recante lo stesso numero ma senza "BIS"; ed è su questo argomento che vorremmo farci parte diligente per un dovuto e indispensabile chiarimento.

La nascita dei Centri di Revisione
Come già detto, tra il 1998 e il 2000 le concessioni alle aziende di autoriparazione private raggiunsero abbastanza velocemente la quantità nazionale ritenuta minima indispensabile per ottemperare alla scadenza comunitaria impostaci e per fronteggiare l'immane parco circolante pregresso e vetusto. Le concessioni ai 2.500 centri creatisi vennero assegnate applicando scrupolosamente tutte le condizioni prescritte dall'articolo 80 del C.d.S. e dalla legge 122/92.
Ma il legislatore, forse nella fretta imposta dalle circostanze, evidentemente non tenne nel dovuto conto cosa sarebbe accaduto dopo, e puntualmente si verificarono due situazioni negative e irreparabili:
- le 2.500 concessioni iniziali non erano un "tetto" massimo o di riferimento, pertanto vennero assegnate senza tener conto di una uniforme distribuzione geografica rapportata alle densità locali di popolazione e tanto meno delle locali entità del parco auto pregresso da revisionare, immediatamente e nel prosieguo del tempo, e si continuò ad assegnarle anche dopo aver raggiunto tale quantità sempre secondo lo stesso metro;
- il successivo avvento della legge Bassanini (autocertificazione) prestò il fianco ad abusivi quanto incontrollabili aggiramenti delle severe e precise condizioni di legge condizionanti l'ottenimento della concessione da parte dei privati, con un conseguente veloce proliferare anche di sedicenti Centri di Revisione che - operando in modo scientemente ignorante le regole e le normative - apportarono un notevole danno al settore, penalizzando gli iniziali 2.500 Centri (perfettamente a posto con la legge) e sottraendo loro la clientela, sia per una proseguita mal distribuzione logistico-geografica, sia mediante espedienti consistenti nel "chiudere un occhio" (e magari anche due) su veicoli sottoposti a revisione e fatti passare come "regolari" anche quando non sussistevano i requisiti tecnici di sicurezza stabiliti dalle tabelle CUNA. Per non parlare di Centri di Revisione che lavoravano al ritmo di 50-80 veicoli al giorno, quando notoriamente una linea di revisione è in grado di svolgere un lavoro (ben fatto, a regola d'arte) di 1 veicolo ogni 30 minuti, e una giornata lavorativa è di 8 ore.
La "riforma" dei Centri:
nasce la 147/96-BIS
Di fronte a tale situazione, denunziata e documentata a più riprese e da diverse fonti, e all'impossibilità di ignorare o di emendare le leggi in vigore (articolo 80 C.d.S., legge 122/92 e legge Bassanini), le istituzioni dovevano comunque correre ai ripari, e ciò venne fatto mediante due decisioni razionali e intelligenti scaturite da una decina di tavoli tecnici tenuti presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il 1999 e il 2001, cui presero parte anche le associazioni di categoria ed enti pubblici e privati del settore:
1. trasformazione della "concessione" in "autorizzazione" che, in quanto tale, rende più elastica e rapida la sua eventuale revoca qualora determinate e ben precise condizioni vengano a mancare o non vengano osservate;
2. rendere più rigide, controllabili e verificabili le condizioni di rilascio, aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione già presenti nella precedente circolare 147/96, la quale è stata di fatto riemessa nel novembre 2001 sotto il titolo Nuova circolare 147/96-BIS, la cui sostanziale e più rilevante differenza rispetto alla precedente risiede non tanto e non soltanto in norme tecnico-operative qualitative speculari alla nuova norma internazionale ISO 9001:2000 (che sostituisce la precedente ISO 9002.1994 menzionata nella precedente circolare), ma nel controllo, accertamento e verifica della loro applicazione e mantenimento nel tempo, non più alle scadenze fisse della ex-concessione ma in qualunque momento lo si ritenga necessario, trattandosi di autorizzazione.

Chi controlla chi
Mentre la precedente 147/96 prevedeva controlli e verifiche da parte di personale ministeriale (che, di fatto, è mancato sul piano pratico oppure si è prodotto sporadicamente), la nuova 147/96-BIS, in ciascuno dei suoi quattro capitoli, recita e ripete esplicitamente il seguente concetto: "Qualora gli enti istituzionali e pubblici, centrali, regionali o provinciali (questi ultimi competenti in materia dal gennaio 2002) non fossero in grado di attuare direttamente controlli, ispezioni, verifiche e accertamenti iniziali e/o periodici, possono delegare a tale incarico gli enti certificanti di qualità ISO 9001.2000 riconosciuti e accreditati presso il competente ministero, e/o presso le amministrazioni provinciali competenti".
Chiaramente, e per intuibili motivi, tali "deleghe" non saranno emesse e poste in atto in tempi brevi, tenuto conto della elefantiasi burocratica nazionale, ma lo saranno inevitabilmente nel medio termine, a meno che le istituzioni rinuncino nuovamente a far rispettare le loro stesse norme e regole e alla "bonifica" che è nello spirito e nella lettera della 147/96-BIS, il che ci sentiamo di ritenere impossibile. E poiché tali enti certificanti (privati) sono assolutamente super-partes, e i loro ispettori sono seri professionisti incaricati di verificare strettamente e senza eccezioni il rispetto nel sistema aziendale della norma ISO 9001.2000 (ripresa a riferimento nella circolare in questione con tanto di tabelle, verbali, ecc.), delle due l'una: o le imprese private autorizzate ritengono di essere già in grado di soddisfare tali condizioni qualitative (o si impegnano a farlo nei tempi che verranno loro stabiliti dagli ispettori), oppure saranno soggette alla revoca dell'autorizzazione.
In un caso o nell'altro, il risultato sarà quello cercato: un innalzamento della qualità aziendale e un contemporaneo abbattimento dell'abusivismo anche tramite la sparizione di centri "recidivi" e notoriamente operanti scorrettamente, ovvero un fortissimo contributo ai concetti di "sicurezza" e di "responsabilità" che per molti sono soltanto vocaboli di 9 e di 14 lettere.

Istruzioni per l'uso
Alcuni Centri di Revisione privati (e anche uno pubblico, quello di Milano) si sono già saggiamente premuniti in tal senso, completando la relativamente lunga procedura di certificazione di qualità aziendale ISO 9002:1994 (trasformabile successivamente nella ISO 9001:2000) e ottenendo tale riconoscimento, ma a oggi tale quantità rispetto al totale dei Centri autorizzati operanti è risibile: nemmeno 200, contro i quasi 5.000 Centri operanti!
Sarà dunque opportuno che tutti gli altri non aspettino (more solito) la visita dell'ispettore, il quale contesterà loro la non osservanza della nuova circolare 147/96-BIS e fisserà un termine entro il quale adeguarvisi, pena la revoca dell'autorizzazione, ma inizino fin d'ora quantomeno a leggersi attentamente l'intera circolare, soppesandone tutti e ciascuno dei punti in essa elencati e i relativi allegati rispetto alla propria realtà aziendale, e facciano i passi che responsabilmente e in piena coscienza riterranno necessari fare. Qualora ritenessero opportuno o necessario procedere all'iter di certificazione di qualità ISO 9001:2000, la nostra redazione sarà disponibile a fornire ogni utile e razionale informazione, fatta poi salva la facoltà di ciascuno di decidere come, dove e quando meglio crederà.

Conclusione
Il corrente anno 2002 è da ritenersi soltanto un anno di transizione o di rodaggio della nuova circolare 147/96-BIS, e per il 2003 (che soltanto in apparenza è distante) è lecito prevedere un boom di adeguamenti alla medesima, con conseguente corri-corri, tempi stretti e maggiori costi altrimenti evitabili con una oculata preparazione.
Le imprese private autorizzate hanno ancora, oggi, il tempo necessario per decidere il da farsi e per loro vale il vecchio adagio "chi ha tempo non aspetti tempo".