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La grande maggioranza dei Centri di Revisione privati per auto e
motoveicoli in Italia non conosce la nuova circolare ministeriale
147/96-BIS diramata nel novembre 2001 e attualmente già in
vigore, oppure l'ha letta troppo frettolosamente, senza quindi afferrarne
il suo vero significato e la sua reale importanza, che non è
esagerato definire epocale.
E' questo il sorprendente risultato di un'indagine a campione condotta
sul campo tra gennaio e marzo 2002, che rischia di compromettere seriamente
gli apprezzabili sforzi istituzionali tesi a "moralizzare"
il settore delle revisioni ed elevarlo al giusto e necessario livello
qualitativo e di affidabilità europeo, dopo una rincorsa che
dura ormai da quasi 5 anni. Da quando cioè venne attuata l'applicazione
dell'articolo 80 del C.d.S. collegato alla legge 122/11 sulle attività
di autoriparazione, con l'urgente assegnazione di 2.500 concessioni
a imprese private di autoriparazione le quali - in aggiunta ai 100
centri provinciali della ex-MCTC (oggi D.T.T.) avevano lo scopo di
colmare entro una precisa data-limite un vuoto legislativo e operativo
italiano rispetto a una direttiva della Commissione europea già
adottata anni prima dagli altri Stati membri.
I motivi di confusione
I motivi ipotizzabili di tale nulla o scarsa conoscenza dell'importante
documento sono due:
- scarso autoaggiornamernto normativo da parte degli interessati;
- scarsa informazione agli interessati da parte istituzionale.
Siamo propensi a ripartire tali due motivazioni su una proporzione
30-70% (salvo evidenza contraria, naturalmente) e in tal senso è
d'uopo osservare che, mentre non sono mancate valide iniziative private
d'informazione e aggiornamento (anche da parte della nostra testata
sui numeri di febbraio e marzo 2002), non altrettanto è stato
fatto sul piano istituzionale e pubblico.
A titolo di esempio, i Centri di Revisione privati la cui ex-concessione
(oggi trasformata in autorizzazione) è prossima alla scadenza
quinquennale, ricevono dalle amministrazioni provinciali competenti
in materia dal gennaio 2002 una lettera di istruzioni circa il proseguimento
della loro autorizzazione, con preannuncio di una successiva visita
di verifica di un ispettore, ma senza fare esplicita menzione al contenuto
della circolare 147/96-BIS, la quale rimane pertanto "questa
sconosciuta".
Alcuni Centri di Revisione hanno invece confuso la nuova circolare
con l'analoga precedente diramata nel 1996, recante lo stesso numero
ma senza "BIS"; ed è su questo argomento che vorremmo
farci parte diligente per un dovuto e indispensabile chiarimento.
La nascita dei Centri di Revisione
Come già detto, tra il 1998 e il 2000 le concessioni alle aziende
di autoriparazione private raggiunsero abbastanza velocemente la quantità
nazionale ritenuta minima indispensabile per ottemperare alla scadenza
comunitaria impostaci e per fronteggiare l'immane parco circolante
pregresso e vetusto. Le concessioni ai 2.500 centri creatisi vennero
assegnate applicando scrupolosamente tutte le condizioni prescritte
dall'articolo 80 del C.d.S. e dalla legge 122/92.
Ma il legislatore, forse nella fretta imposta dalle circostanze, evidentemente
non tenne nel dovuto conto cosa sarebbe accaduto dopo, e puntualmente
si verificarono due situazioni negative e irreparabili:
- le 2.500 concessioni iniziali non erano un "tetto" massimo
o di riferimento, pertanto vennero assegnate senza tener conto di
una uniforme distribuzione geografica rapportata alle densità
locali di popolazione e tanto meno delle locali entità del
parco auto pregresso da revisionare, immediatamente e nel prosieguo
del tempo, e si continuò ad assegnarle anche dopo aver raggiunto
tale quantità sempre secondo lo stesso metro;
- il successivo avvento della legge Bassanini (autocertificazione)
prestò il fianco ad abusivi quanto incontrollabili aggiramenti
delle severe e precise condizioni di legge condizionanti l'ottenimento
della concessione da parte dei privati, con un conseguente veloce
proliferare anche di sedicenti Centri di Revisione che - operando
in modo scientemente ignorante le regole e le normative - apportarono
un notevole danno al settore, penalizzando gli iniziali 2.500 Centri
(perfettamente a posto con la legge) e sottraendo loro la clientela,
sia per una proseguita mal distribuzione logistico-geografica, sia
mediante espedienti consistenti nel "chiudere un occhio"
(e magari anche due) su veicoli sottoposti a revisione e fatti passare
come "regolari" anche quando non sussistevano i requisiti
tecnici di sicurezza stabiliti dalle tabelle CUNA. Per non parlare
di Centri di Revisione che lavoravano al ritmo di 50-80 veicoli al
giorno, quando notoriamente una linea di revisione è in grado
di svolgere un lavoro (ben fatto, a regola d'arte) di 1 veicolo ogni
30 minuti, e una giornata lavorativa è di 8 ore.
La "riforma" dei Centri:
nasce la 147/96-BIS
Di fronte a tale situazione, denunziata e documentata a più
riprese e da diverse fonti, e all'impossibilità di ignorare
o di emendare le leggi in vigore (articolo 80 C.d.S., legge 122/92
e legge Bassanini), le istituzioni dovevano comunque correre ai ripari,
e ciò venne fatto mediante due decisioni razionali e intelligenti
scaturite da una decina di tavoli tecnici tenuti presso il ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il 1999 e il 2001, cui presero
parte anche le associazioni di categoria ed enti pubblici e privati
del settore:
1. trasformazione della "concessione" in "autorizzazione"
che, in quanto tale, rende più elastica e rapida la sua eventuale
revoca qualora determinate e ben precise condizioni vengano a mancare
o non vengano osservate;
2. rendere più rigide, controllabili e verificabili le condizioni
di rilascio, aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione già
presenti nella precedente circolare 147/96, la quale è stata
di fatto riemessa nel novembre 2001 sotto il titolo Nuova circolare
147/96-BIS, la cui sostanziale e più rilevante differenza rispetto
alla precedente risiede non tanto e non soltanto in norme tecnico-operative
qualitative speculari alla nuova norma internazionale ISO 9001:2000
(che sostituisce la precedente ISO 9002.1994 menzionata nella precedente
circolare), ma nel controllo, accertamento e verifica della loro applicazione
e mantenimento nel tempo, non più alle scadenze fisse della
ex-concessione ma in qualunque momento lo si ritenga necessario, trattandosi
di autorizzazione.
Chi controlla chi
Mentre la precedente 147/96 prevedeva controlli e verifiche da parte
di personale ministeriale (che, di fatto, è mancato sul piano
pratico oppure si è prodotto sporadicamente), la nuova 147/96-BIS,
in ciascuno dei suoi quattro capitoli, recita e ripete esplicitamente
il seguente concetto: "Qualora gli enti istituzionali e pubblici,
centrali, regionali o provinciali (questi ultimi competenti in materia
dal gennaio 2002) non fossero in grado di attuare direttamente controlli,
ispezioni, verifiche e accertamenti iniziali e/o periodici, possono
delegare a tale incarico gli enti certificanti di qualità ISO
9001.2000 riconosciuti e accreditati presso il competente ministero,
e/o presso le amministrazioni provinciali competenti".
Chiaramente, e per intuibili motivi, tali "deleghe" non
saranno emesse e poste in atto in tempi brevi, tenuto conto della
elefantiasi burocratica nazionale, ma lo saranno inevitabilmente nel
medio termine, a meno che le istituzioni rinuncino nuovamente a far
rispettare le loro stesse norme e regole e alla "bonifica"
che è nello spirito e nella lettera della 147/96-BIS, il che
ci sentiamo di ritenere impossibile. E poiché tali enti certificanti
(privati) sono assolutamente super-partes, e i loro ispettori sono
seri professionisti incaricati di verificare strettamente e senza
eccezioni il rispetto nel sistema aziendale della norma ISO 9001.2000
(ripresa a riferimento nella circolare in questione con tanto di tabelle,
verbali, ecc.), delle due l'una: o le imprese private autorizzate
ritengono di essere già in grado di soddisfare tali condizioni
qualitative (o si impegnano a farlo nei tempi che verranno loro stabiliti
dagli ispettori), oppure saranno soggette alla revoca dell'autorizzazione.
In un caso o nell'altro, il risultato sarà quello cercato:
un innalzamento della qualità aziendale e un contemporaneo
abbattimento dell'abusivismo anche tramite la sparizione di centri
"recidivi" e notoriamente operanti scorrettamente, ovvero
un fortissimo contributo ai concetti di "sicurezza" e di
"responsabilità" che per molti sono soltanto vocaboli
di 9 e di 14 lettere.
Istruzioni per l'uso
Alcuni Centri di Revisione privati (e anche uno pubblico, quello di
Milano) si sono già saggiamente premuniti in tal senso, completando
la relativamente lunga procedura di certificazione di qualità
aziendale ISO 9002:1994 (trasformabile successivamente nella ISO 9001:2000)
e ottenendo tale riconoscimento, ma a oggi tale quantità rispetto
al totale dei Centri autorizzati operanti è risibile: nemmeno
200, contro i quasi 5.000 Centri operanti!
Sarà dunque opportuno che tutti gli altri non aspettino (more
solito) la visita dell'ispettore, il quale contesterà loro
la non osservanza della nuova circolare 147/96-BIS e fisserà
un termine entro il quale adeguarvisi, pena la revoca dell'autorizzazione,
ma inizino fin d'ora quantomeno a leggersi attentamente l'intera circolare,
soppesandone tutti e ciascuno dei punti in essa elencati e i relativi
allegati rispetto alla propria realtà aziendale, e facciano
i passi che responsabilmente e in piena coscienza riterranno necessari
fare. Qualora ritenessero opportuno o necessario procedere all'iter
di certificazione di qualità ISO 9001:2000, la nostra redazione
sarà disponibile a fornire ogni utile e razionale informazione,
fatta poi salva la facoltà di ciascuno di decidere come, dove
e quando meglio crederà.
Conclusione
Il corrente anno 2002 è da ritenersi soltanto un anno di transizione
o di rodaggio della nuova circolare 147/96-BIS, e per il 2003 (che
soltanto in apparenza è distante) è lecito prevedere
un boom di adeguamenti alla medesima, con conseguente corri-corri,
tempi stretti e maggiori costi altrimenti evitabili con una oculata
preparazione.
Le imprese private autorizzate hanno ancora, oggi, il tempo necessario
per decidere il da farsi e per loro vale il vecchio adagio "chi
ha tempo non aspetti tempo".
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