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Lo scorso 23 marzo sono entrate in vigore le norme relative al nuovo
regime sulla garanzia dei beni di consumo. Le norme, fissate negli
articoli 1519 bis e seguenti introdotti nel Codice Civile per recepire
la direttiva europea 1999/44, impongono che la copertura duri almeno
24 mesi e offrono una serie di altre tutele al consumatore. Le vecchie
norme continuano comunque a essere valide per tutti gli esemplari
consegnati ai consumatori fino al 22 marzo compreso.
Garanzia di buon funzionamento
Di questo tipo di garanzia (articolo 1512 Codice Civile) possono usufruire
i proprietari di vetture che rientrano nelle vecchie regole. Il costruttore
fornisce tale garanzia secondo le clausole contrattuali, assicurando
la riparazione gratuita degli inconvenienti verificatisi durante il
periodo della copertura e una serie di prestazioni aggiuntive previste
dalla casa automobilistica, come ad esempio il traino o l'auto sostitutiva.
Anche se questa garanzia ha scadenza un anno dopo l'acquisto della
vettura, molti costruttori offrono periodi di copertura, gratuiti
o a pagamento, fino anche a cinque anni. Secondo le vecchie norme
può accadere che le riparazioni eseguite dalla rete di assistenza
ufficiale siano non solo garantite un anno ma nel caso in cui i difetti
persistano, il consumatore ha diritto alla sostituzione dell'auto.
Inoltre se dopo la scadenza della garanzia si verificasse un guasto
o un difetto non dovuti alla normale usura o per colpa del consumatore,
è possibile chiedere alla Casa un abbuono parziale delle spese
di riparazione o dimostrare che l'inconveniente deriva da un difetto
di produzione. In quest'ultimo caso secondo l'articolo 1490 del Codice
Civile, è possibile richiedere la risoluzione del contratto
o la riduzione del prezzo (anche se in realtà per ottenerle
occorre quasi sempre fare causa al venditore, con lunghe attese e
spese).
Garanzia sulla conformità
Secondo questa garanzia il venditore deve assicurare che la vettura
abbia prestazioni e caratteristiche conformi a quelle offerte da modelli
analoghi, quelle vantate dalla pubblicità e quelle che il consumatore
dichiara necessarie per procedere all'acquisto e che risultino dal
contratto. Se entro due anni dalla consegna si dovessero verificare
guasti o non ci fosse conformità, si ha diritto alla riparazione
e nel caso non risultasse risolutiva, a seconda della gravità
del difetto, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione
del contratto.
Per la prima volta viene stabilito che le riparazioni devono avvenire
entro un congruo termine e non devono arrecare disagi al consumatore:
se i difetti si manifestano entro i primi sei mesi dalla consegna
della vettura si considerano dovuti a vizi di costruzione; se sono
trascorsi più di sei mesi, si torna invece alle regole consuete
delle cause civili. Il consumatore deve denunciare il difetto entro
due mesi e non più entro gli otto giorni come per la vecchia
normativa. _ il venditore che deve prestare le nuove garanzie previste
dalla direttiva europea 1999/44. In questo modo il consumatore è
facilitato, ottenendo soddisfazione direttamente dal venditore, senza
essere costretto a risalire fino al fabbricante. Se l'auto viene acquistata
da un concessionario ufficiale, allora il consumatore può rivolgersi
a qualsiasi punto di assistenza (una concessionaria o un'officina)
autorizzato dal costruttore, in Italia o in qualsiasi Paese dell'Unione
europea. Se sceglie un canale alternativo occorre fare riferimento
all'operatore professionale che gli ha venduto l'auto. Per quanto
riguarda le compagnie di noleggio, gli esemplari dismessi hanno la
copertura della Casa grazie a particolari accordi tra la Casa stessa
e il noleggiatore e questa copertura viene poi girata all'automobilista
che acquista di seconda mano queste vetture. L'automobilista godrà
del periodo residuo di garanzia, cioè di 24 mesi meno quelli
di cui ha già beneficiato la società di noleggio.
Programma di assistenza
La maggior parte delle case automobilistiche, offre sulle auto nuove
un più o meno ampio programma di assistenza, con differenze
in termini di durata e di prestazioni fornite. Per poter usufruire
dell'assistenza è di solito necessario rispettare la manutenzione
prevista e spesso gli interventi non sono garantiti al di sotto di
una distanza minima dalla propria residenza. I programmi di assistenza
si estendono per almeno 24 mesi, con alcune eccezioni. La copertura
territoriale invece non scende mai al di sotto dei Paesi europei.
L'assistenza dei costruttori prevede l'intervento di un carro attrezzi
per riparazioni sul luogo o il trasporto in officina sempre in caso
di guasto e non sempre invece in caso di incidente. Vi sono diverse
soluzioni di assistenza come per esempio l'utilizzo di un auto sostitutiva,
di un biglietto ferroviario o aereo, di una sistemazione in un albergo
nelle vicinanze con massimali di spesa variabili, oppure le possibilità
di usufruire di servizi aggiuntivi a queste prestazioni base, come
il rientro sanitario, l'anticipo contanti, il rimpatrio del veicolo.
Garanzia convenzionale
Per garanzia convenzionale si intende la copertura concessa al cliente
dal venditore o dal produttore, secondo le condizioni stabilite dal
contratto di acquisto, oggetto appunto di una convenzione tra le parti.
In genere riguarda solo i guasti o le anomalie dell'auto o di alcune
sue componenti (è la cosiddetta garanzia di buon funzionamento).
La garanzia convenzionale di solito prevede la riparazione dei guasti
e la prestazione di servizi accessori.
Garanzia legale
La garanzia legale è la copertura prevista dalla legge. Fino
al 23 marzo la garanzia legale riguardava solo i difetti dei beni,
venduti da chiunque; oggi invece riguarda anche la non conformità
dei beni venduti da operatori professionali. L'acquirente ha diritto
a farsi riconoscere uno sconto dal venditore, che dovrà restituirgli
una parte del prezzo pagato per l'acquisto, se viene accertato un
difetto o una mancanza di qualità sull'auto che non può
essere eliminata e non consente la sua perfetta utilizzazione. La
parte dovrà essere proporzionale all'entità del difetto,
ma non esistono regole certe per determinarla. Se invece il difetto
o la mancanza di qualità del veicolo non è eliminabile
ed è tanto grave da renderlo inidoneo all'uso, allora l'acquirente
può restituire il bene al venditore che dovrà ridargli
i soldi pagati per l'acquisto.
Copertura dei beni usati
L'aspetto più innovativo della nuova normativa sulle garanzie
è l'estensione della copertura anche ai beni usati, sempre
per 24 mesi, anche se il venditore può ridurla fino a 12 a
patto che sia scritto nel contratto. La direttiva europea 1999/44
non prevede alcuna eccezione e quindi non dovrebbe essere realizzabile
la proposta di molti commercianti di istituire un limite di età
e di chilometraggio oltre il quale non dovrebbe esserci più
alcuna garanzia per l'usato. Alcuni operatori hanno pensato quindi
di non intestarsi più gli esemplari che prendono in permuta
dai clienti, in modo che dopo la rivendita sui documenti dell'auto
risulti il passaggio senza intermediario. La garanzia è infatti
obbligatoria solo sui beni venduti da operatori professionali, anche
se il consumatore può sempre chiedere un contratto scritto
da cui risulti che il venditore è un intermediario professionale.
La nuova copertura scatta quando c'è una mancanza di conformità
alle caratteristiche del tipo di prodotto acquistato, anche per come
viene descritto dal venditore. Se la descrizione comprende tutti i
difetti, sarà difficile invocare la mancanza di conformità.
Con le nuove norme sulla garanzia, i consumatori potranno finalmente
far valere i propri diritti più facilmente.
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