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Aggiornamenti normativa revisioni auto e motoveicoli

Nelle nostre edizioni di maggio e giugno 2002 è stato ampiamente esposto e approfondito l'argomento incentrato sulla nuova circolare ministeriale 147/96-BIS e sulla certificazione di qualità a norme UNI EN ISO 9001:2000 (che dal 2003 sostituirà la UNI EN ISO 9002:1994), anche se ci risulta che il suo contenuto venga incomprensibilmente sottovalutato (per non dire ignorato) dalle amministrazioni provinciali delegate in tal senso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal gennaio 2002.
In previsione dell'attività di revisioni nel prossimo anno 2003, riteniamo ora utile sintetizzare alcune informazioni importanti ricavate dalla documentazione diramata dal Ministero competente in materia, per dar modo agli interessati di aggiornarsi qualora ciò si riveli necessario.

Articolo 239 del regolamento - Articolo 80 del Codice della Strada
Il nuovo testo del suddetto articolo 239 (DPR 360/2001) stabilisce che le imprese private autorizzate alle revisioni esercitino effettivamente le attività previste dall'articolo 1 della legge 122/92 (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista). Benché non ufficialmente chiarito, si ritiene sia sufficiente dimostrare il suddetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (autocertificazione) con la quale l'impresa dichiara di svolgere effettivamente le suddette 4 attività, fatto salvo ogni diritto di successiva verifica e controllo da parte degli enti competenti (circolare 147/96-BIS) con applicazione dei conseguenti provvedimenti in caso di accertato non rispetto della dichiarazione stessa.

Ponte sollevatore per autoveicoli
Se il ponte sollevatore è conforme alle norme CE, occorre disporre della certificazione relativa al riconoscimento per tipo rilasciata dall'ISPESL circa il rispetto delle prescrizioni previste. Tale certificazione consiste in un'attestazione rilasciata dall'ISPESL stesso, dipartimento omologazione e certificazione, ove sia specificato il costruttore e il modello del ponte sollevatore.
Se invece il ponte non è conforme alle norme CE, occorre sempre la certificazione relativa al riconoscimento di idoneità del singolo esemplare circa il rispetto delle prescrizioni previste. In tal caso, la certificazione consiste in un'attestazione rilasciata dall'ISPESL stesso, dipartimento omologazione e certificazione, ove sia specificato il costruttore, il modello e il numero di fabbrica del ponte sollevatore.
In entrambi i casi, la certificazione deve essere presentata alla Provincia competente unitamente all'istanza per ottenere l'autorizzazione a effettuare le revisioni, o per il rinnovo.

Utilizzo banco prova freni per autoveicoli a 3 ruote
La circolare ministeriale A32/2000/MOT del 15.02.2000 che prescriveva l'utilizzo del banco prova freni per autoveicoli leggeri per eseguire le prove di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori a 3 ruote è stata rettificata con lettera circolare protocollo 1885/604 dell'1.03.01 che impone lo svolgimento delle prove di frenatura con apposito strumento decelerografo (circolare protocollo 7938/604 del 29.09.00).

Calibratore acustico (o pistonofono)
Il suddetto apparecchio, necessario per verificare prima e dopo ogni prova che il fonometro è correttamente tarato, fa parte integrante dell'attrezzatura fonometrica. Pertanto i centri privati autorizzati devono esser dotati di tale strumento (lettera circolare protocollo 9908/604, 20.11.00).

Decelerografo
Per verificare l'efficienza degli apparati di frenatura di motoveicoli e ciclomotori a tre o quattro ruote, nelle aziende autorizzate a effettuare esclusivamente revisioni di motoveicoli e ciclomotori deve essere usato l'apposito decelerografo tramite il quale si rileva la decelerazione di frenatura che, come noto, può approssimarsi al tasso di frenatura. Attualmente, infatti, non esistono adeguate attrezzature omologate e specifiche per rilevare l'efficienza di frenatura di motoveicoli e ciclomotori a tre e quattro ruote. L'obbligo di possesso di tale strumento vige solamente qualora le aziende intendano effettuare la revisione dei suddetti veicoli: tuttavia, siccome l'efficienza frenante dei veicoli in fase di revisione deve essere misurata in percentuale rispetto alla massa complessiva come impongono le norme comunitarie, e non mediante rilevazione della decelerazione di frenatura, si rende indispensabile utilizzare per prove su veicoli a tre ruote e quadricicli:
- frenometri per veicoli leggeri a due rulli mediante adeguamento del software;
- frenometri per ciclomotori e motoveicoli a un rullo;
- frenometri appositamente approvati per tricicli e quadricicli.
I decelerografi potranno essere utilizzati in sostituzione dei frenometri solo quando siano necessari tempi di intervento superiori a 10 giorni per il ripristino dei banchi prova freni in dotazione all'impresa.
La nuova disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2003, in quanto il termine originalmente fissato al 1° gennaio 2002 è stato prorogato con lettera circolare 211/404 del 18.01.02. Vedi anche la circolare 1603/404 dell'8.10.01 i cui allegati contengono le specifiche tecniche per l'omologazione, la taratura periodica e le prove relative al banco prova freni e decelerografo.

Ponte sollevatore per ciclomotori e motoveicoli
Le officine autorizzate esclusivamente per revisioni di ciclomotori e motoveicoli dovranno essere dotate di ponte sollevatore rispondente alla "direttiva macchine" con marcatura "CE", riconosciuto idoneo all'installazione e all'uso per quanto di competenza della ASL in fatto di sicurezza sugli ambienti di lavoro (legge 626/94).
Le officine già autorizzate allo svolgimento di revisioni autoveicoli potranno continuare a utilizzare il ponte sollevatore già a disposizione, purché dotato di sistemi di ritenuta per motocicli e ciclomotori, e previo aggiornamento della marcatura "CE" quando il costruttore ritenga di dover procedere all'aggiornamento di tale marcatura per effetto di dotazioni aggiuntive, oppure previo rilascio di specifica dichiarazione del costruttore attestante il mantenimento dei requisiti di sicurezza quando non si rende necessario alcun adeguamento.
Le variazioni apportate devono essere comunicate all'ISPESL con indicazione delle nuove modalità operative nell'utilizzo dell'apparecchio che differiscano da quelle per le quali è stato realizzato.

Fossa di ispezione
Se il centro autorizzato dispone di fossa di ispezione, in alternativa al ponte sollevatore, la stessa deve essere munita di opportuno apparato amovibile per la verifica del ciclomotore o del motoveicolo, strutturato in modo da essere conforme alle vigenti norme sulla sicurezza del posto di lavoro (legge 626/94 e successive modifiche). Vedi in proposito lettera circolare 211/404 del 18.01.02 e successiva modifica 1129/MOT-4 del 30.04.02.
Attrezzature per analisi dei gas di scarico, e banco prova velocità per prove inquinamento dei veicoli a due, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri ad accensione comandata non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE
Sono state determinate con DD. N° 003/404 del 04.01.02. Per veicoli omologati in conformità alla suddetta direttiva, le modalità di prova verranno stabilite successivamente. Le prove relative all'analisi dei gas di scarico di motoveicoli e ciclomotori saranno obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 2003 (vedi D.M. 14.11.2001).

M.C.T.C.-NET:
Se ne prevede l'operatività a partire dalla metà del 2003.
- Per consentire la comunicazione in rete nazionale o provinciale delle reti locali delle singole linee di controllo dei centri autorizzati è stato imposto come norma di omologazione delle attrezzature utilizzate per il controllo tecnico dei veicoli un linguaggio comune denominato MCTC-NET il quale consente:
- di rendere intercambiabili le attrezzature utilizzate sulle linee, indipendentemente dalla marca e dal tipo di attrezzatura;
- di interconnettere le reti locali dell'amministrazione con quelle dei centri autorizzati e quelle degli studi di consulenza.
- Tutte le procedure dalla prenotazione all'esito finale della revisione potranno essere automatizzate e costituiranno un potente strumento di controllo sullo stato del parco circolante dei veicoli e sull'operato dei centri autorizzati che eseguono il controllo tecnico.
- Le attrezzature potranno essere utilizzate e/o omologate in base alle scadenze previste dalle circolari ministeriali in materia (6902/604 del 04.08.00, e 770/MOT del 18.03.02 che proroga le precedenti scadenze).
- A far data dal 1° giugno 2003, tutte le attrezzature di cui sono dotate le imprese dovranno essere conformi alla nuova circolare 88/95 (attrezzature per l'esercizio delle attività di autoriparazione e revisione) e successive modifiche, ed essere dotate di protocollo MCTC-NET anche mediante adeguamento. Dalla stessa data non saranno rilasciate nuove omologazioni e decadranno quelle non conformi al protocollo MCTC-NET.
- Per tutte le attrezzature a eccezione dell'opacimetro, le omologazioni già rilasciate sono valide fino al 31.05.2003 senza alcun adempimento se rispondenti alla nuova circolare 88/95 e successive modifiche comprese quelle introdotte con la circolare 6902/604 del 04.08.00.
- I centri autorizzati potranno continuare a utilizzare le attrezzature, escluso l'opacimetro, omologate in conformità alla circolare 88/95 già in loro possesso fino al 31.05.2003.
- L'opacimetro deve essere aggiornato essendo stata modificata la procedura per la misurazione dell'opacità dei gas in accelerazione libera in conformità alla direttiva 1999/52/CE recepita con D.M. 07.08.00.
- Le omologazioni rilasciate in conformità al protocollo MCTC-NET avranno validità temporale illimitata.

Stazione metereologica
E' obbligatoria, e qualora in sede di ispezione ne venga accertata la mancanza, l'UP del DTTSIS deve assegnare un termine entro il quale il centro autorizzato è tenuto a dotarsene.
La strumentazione per eseguire i rilievi di tale stazione non deve necessariamente essere omologata, purché possegga i seguenti requisiti operativi:
- temperatura: sensibilità almeno 1°C;
- umidità: risoluzione 5% (umidità relativa);
- pressione: risoluzione 0,5%kPa;
- velocità del vento: risoluzione +/- 0,5m/s.
Tutti i suddetti valori devono essere rilevati per garantire che le attrezzature e le strumentazioni vengano utilizzate nelle condizioni ambientali assicuranti la corretta risposta delle apparecchiature, e devono essere annotati sui singoli referti delle prove ovvero sul referto complessivo di tutte le prove eseguite.

Libretti metrologici
Si riconferma che tutte le attrezzature debbono essere munite di libretto metrologico nel quale vengono registrati tutti i controlli delle visite iniziali e periodiche e delle riparazioni subite dall'apparecchio. Esso deve essere conservato agli atti dell'azienda che utilizza l'apparecchio, e una copia conforme deve essere conservata presso la sede competente UP del DTTSIS.
I controlli, le visite periodiche e la taratura possono essere eseguite sia dal fabbricante, sia da enti di controllo privati accreditati presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per esempio A.L.P.I. - Milano), sia dai centri S.I.S. riconosciuti.

Elenco delle attrezzature omologate
Nel dare seguito a quanto previsto dalla circolare 88/95, il D.T.T. ha provveduto via via a diramare gli elenchi aggiornati delle apparecchiature omologate mediante circolari (l'ultima delle quali è datata 20.09.1999) e successivamente ha diffuso tali elenchi sul sito internet del Ministero stesso: www.trasportinavigazione.it sul quale sono rilevabili gli elenchi aggiornati a tutto novembre 2001, e i successivi aggiornamenti a seguire.