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Nelle nostre edizioni di maggio e giugno 2002 è stato ampiamente
esposto e approfondito l'argomento incentrato sulla nuova circolare
ministeriale 147/96-BIS e sulla certificazione di qualità a
norme UNI EN ISO 9001:2000 (che dal 2003 sostituirà la UNI
EN ISO 9002:1994), anche se ci risulta che il suo contenuto venga
incomprensibilmente sottovalutato (per non dire ignorato) dalle amministrazioni
provinciali delegate in tal senso dal ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti dal gennaio 2002.
In previsione dell'attività di revisioni nel prossimo anno
2003, riteniamo ora utile sintetizzare alcune informazioni importanti
ricavate dalla documentazione diramata dal Ministero competente in
materia, per dar modo agli interessati di aggiornarsi qualora ciò
si riveli necessario.
Articolo 239 del regolamento - Articolo 80 del Codice della Strada
Il nuovo testo del suddetto articolo 239 (DPR 360/2001) stabilisce
che le imprese private autorizzate alle revisioni esercitino effettivamente
le attività previste dall'articolo 1 della legge 122/92 (meccanica
e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista). Benché
non ufficialmente chiarito, si ritiene sia sufficiente dimostrare
il suddetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
notorio (autocertificazione) con la quale l'impresa dichiara di svolgere
effettivamente le suddette 4 attività, fatto salvo ogni diritto
di successiva verifica e controllo da parte degli enti competenti
(circolare 147/96-BIS) con applicazione dei conseguenti provvedimenti
in caso di accertato non rispetto della dichiarazione stessa.
Ponte sollevatore per autoveicoli
Se il ponte sollevatore è conforme alle norme CE, occorre
disporre della certificazione relativa al riconoscimento per tipo
rilasciata dall'ISPESL circa il rispetto delle prescrizioni previste.
Tale certificazione consiste in un'attestazione rilasciata dall'ISPESL
stesso, dipartimento omologazione e certificazione, ove sia specificato
il costruttore e il modello del ponte sollevatore.
Se invece il ponte non è conforme alle norme CE, occorre sempre
la certificazione relativa al riconoscimento di idoneità del
singolo esemplare circa il rispetto delle prescrizioni previste. In
tal caso, la certificazione consiste in un'attestazione rilasciata
dall'ISPESL stesso, dipartimento omologazione e certificazione, ove
sia specificato il costruttore, il modello e il numero di fabbrica
del ponte sollevatore.
In entrambi i casi, la certificazione deve essere presentata alla
Provincia competente unitamente all'istanza per ottenere l'autorizzazione
a effettuare le revisioni, o per il rinnovo.
Utilizzo banco prova freni per autoveicoli a 3 ruote
La circolare ministeriale A32/2000/MOT del 15.02.2000 che prescriveva
l'utilizzo del banco prova freni per autoveicoli leggeri per eseguire
le prove di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori a 3 ruote
è stata rettificata con lettera circolare protocollo 1885/604
dell'1.03.01 che impone lo svolgimento delle prove di frenatura con
apposito strumento decelerografo (circolare protocollo 7938/604 del
29.09.00).
Calibratore acustico (o pistonofono)
Il suddetto apparecchio, necessario per verificare prima e dopo
ogni prova che il fonometro è correttamente tarato, fa parte
integrante dell'attrezzatura fonometrica. Pertanto i centri privati
autorizzati devono esser dotati di tale strumento (lettera circolare
protocollo 9908/604, 20.11.00).
Decelerografo
Per verificare l'efficienza degli apparati di frenatura di motoveicoli
e ciclomotori a tre o quattro ruote, nelle aziende autorizzate a effettuare
esclusivamente revisioni di motoveicoli e ciclomotori deve essere
usato l'apposito decelerografo tramite il quale si rileva la decelerazione
di frenatura che, come noto, può approssimarsi al tasso di
frenatura. Attualmente, infatti, non esistono adeguate attrezzature
omologate e specifiche per rilevare l'efficienza di frenatura di motoveicoli
e ciclomotori a tre e quattro ruote. L'obbligo di possesso di tale
strumento vige solamente qualora le aziende intendano effettuare la
revisione dei suddetti veicoli: tuttavia, siccome l'efficienza frenante
dei veicoli in fase di revisione deve essere misurata in percentuale
rispetto alla massa complessiva come impongono le norme comunitarie,
e non mediante rilevazione della decelerazione di frenatura, si rende
indispensabile utilizzare per prove su veicoli a tre ruote e quadricicli:
- frenometri per veicoli leggeri a due rulli mediante adeguamento
del software;
- frenometri per ciclomotori e motoveicoli a un rullo;
- frenometri appositamente approvati per tricicli e quadricicli.
I decelerografi potranno essere utilizzati in sostituzione dei frenometri
solo quando siano necessari tempi di intervento superiori a 10 giorni
per il ripristino dei banchi prova freni in dotazione all'impresa.
La nuova disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2003, in quanto
il termine originalmente fissato al 1° gennaio 2002 è stato
prorogato con lettera circolare 211/404 del 18.01.02. Vedi anche la
circolare 1603/404 dell'8.10.01 i cui allegati contengono le specifiche
tecniche per l'omologazione, la taratura periodica e le prove relative
al banco prova freni e decelerografo.
Ponte sollevatore per ciclomotori e motoveicoli
Le officine autorizzate esclusivamente per revisioni di ciclomotori
e motoveicoli dovranno essere dotate di ponte sollevatore rispondente
alla "direttiva macchine" con marcatura "CE",
riconosciuto idoneo all'installazione e all'uso per quanto di competenza
della ASL in fatto di sicurezza sugli ambienti di lavoro (legge 626/94).
Le officine già autorizzate allo svolgimento di revisioni autoveicoli
potranno continuare a utilizzare il ponte sollevatore già a
disposizione, purché dotato di sistemi di ritenuta per motocicli
e ciclomotori, e previo aggiornamento della marcatura "CE"
quando il costruttore ritenga di dover procedere all'aggiornamento
di tale marcatura per effetto di dotazioni aggiuntive, oppure previo
rilascio di specifica dichiarazione del costruttore attestante il
mantenimento dei requisiti di sicurezza quando non si rende necessario
alcun adeguamento.
Le variazioni apportate devono essere comunicate all'ISPESL con indicazione
delle nuove modalità operative nell'utilizzo dell'apparecchio
che differiscano da quelle per le quali è stato realizzato.
Fossa di ispezione
Se il centro autorizzato dispone di fossa di ispezione, in alternativa
al ponte sollevatore, la stessa deve essere munita di opportuno apparato
amovibile per la verifica del ciclomotore o del motoveicolo, strutturato
in modo da essere conforme alle vigenti norme sulla sicurezza del
posto di lavoro (legge 626/94 e successive modifiche). Vedi in proposito
lettera circolare 211/404 del 18.01.02 e successiva modifica 1129/MOT-4
del 30.04.02.
Attrezzature per analisi dei gas di scarico, e banco prova velocità
per prove inquinamento dei veicoli a due, tre ruote, quadricicli e
quadricicli leggeri ad accensione comandata non omologati in conformità
alla direttiva 97/24/CE
Sono state determinate con DD. N° 003/404 del 04.01.02. Per veicoli
omologati in conformità alla suddetta direttiva, le modalità
di prova verranno stabilite successivamente. Le prove relative all'analisi
dei gas di scarico di motoveicoli e ciclomotori saranno obbligatorie
a decorrere dal 1° gennaio 2003 (vedi D.M. 14.11.2001).
M.C.T.C.-NET:
Se ne prevede l'operatività a partire dalla metà
del 2003.
- Per consentire la comunicazione in rete nazionale o provinciale
delle reti locali delle singole linee di controllo dei centri autorizzati
è stato imposto come norma di omologazione delle attrezzature
utilizzate per il controllo tecnico dei veicoli un linguaggio comune
denominato MCTC-NET il quale consente:
- di rendere intercambiabili le attrezzature utilizzate sulle linee,
indipendentemente dalla marca e dal tipo di attrezzatura;
- di interconnettere le reti locali dell'amministrazione con quelle
dei centri autorizzati e quelle degli studi di consulenza.
- Tutte le procedure dalla prenotazione all'esito finale della revisione
potranno essere automatizzate e costituiranno un potente strumento
di controllo sullo stato del parco circolante dei veicoli e sull'operato
dei centri autorizzati che eseguono il controllo tecnico.
- Le attrezzature potranno essere utilizzate e/o omologate in base
alle scadenze previste dalle circolari ministeriali in materia (6902/604
del 04.08.00, e 770/MOT del 18.03.02 che proroga le precedenti scadenze).
- A far data dal 1° giugno 2003, tutte le attrezzature di cui
sono dotate le imprese dovranno essere conformi alla nuova circolare
88/95 (attrezzature per l'esercizio delle attività di autoriparazione
e revisione) e successive modifiche, ed essere dotate di protocollo
MCTC-NET anche mediante adeguamento. Dalla stessa data non saranno
rilasciate nuove omologazioni e decadranno quelle non conformi al
protocollo MCTC-NET.
- Per tutte le attrezzature a eccezione dell'opacimetro, le omologazioni
già rilasciate sono valide fino al 31.05.2003 senza alcun adempimento
se rispondenti alla nuova circolare 88/95 e successive modifiche comprese
quelle introdotte con la circolare 6902/604 del 04.08.00.
- I centri autorizzati potranno continuare a utilizzare le attrezzature,
escluso l'opacimetro, omologate in conformità alla circolare
88/95 già in loro possesso fino al 31.05.2003.
- L'opacimetro deve essere aggiornato essendo stata modificata la
procedura per la misurazione dell'opacità dei gas in accelerazione
libera in conformità alla direttiva 1999/52/CE recepita con
D.M. 07.08.00.
- Le omologazioni rilasciate in conformità al protocollo MCTC-NET
avranno validità temporale illimitata.
Stazione metereologica
E' obbligatoria, e qualora in sede di ispezione ne venga accertata
la mancanza, l'UP del DTTSIS deve assegnare un termine entro il quale
il centro autorizzato è tenuto a dotarsene.
La strumentazione per eseguire i rilievi di tale stazione non deve
necessariamente essere omologata, purché possegga i seguenti
requisiti operativi:
- temperatura: sensibilità almeno 1°C;
- umidità: risoluzione 5% (umidità relativa);
- pressione: risoluzione 0,5%kPa;
- velocità del vento: risoluzione +/- 0,5m/s.
Tutti i suddetti valori devono essere rilevati per garantire che le
attrezzature e le strumentazioni vengano utilizzate nelle condizioni
ambientali assicuranti la corretta risposta delle apparecchiature,
e devono essere annotati sui singoli referti delle prove ovvero sul
referto complessivo di tutte le prove eseguite.
Libretti metrologici
Si riconferma che tutte le attrezzature debbono essere munite
di libretto metrologico nel quale vengono registrati tutti i controlli
delle visite iniziali e periodiche e delle riparazioni subite dall'apparecchio.
Esso deve essere conservato agli atti dell'azienda che utilizza l'apparecchio,
e una copia conforme deve essere conservata presso la sede competente
UP del DTTSIS.
I controlli, le visite periodiche e la taratura possono essere eseguite
sia dal fabbricante, sia da enti di controllo privati accreditati
presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per esempio
A.L.P.I. - Milano), sia dai centri S.I.S. riconosciuti.
Elenco delle attrezzature omologate
Nel dare seguito a quanto previsto dalla circolare 88/95, il D.T.T.
ha provveduto via via a diramare gli elenchi aggiornati delle apparecchiature
omologate mediante circolari (l'ultima delle quali è datata
20.09.1999) e successivamente ha diffuso tali elenchi sul sito internet
del Ministero stesso: www.trasportinavigazione.it sul quale sono rilevabili
gli elenchi aggiornati a tutto novembre 2001, e i successivi aggiornamenti
a seguire.
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